CHE COSA SI INTENDE PER DIRITTO DI CREDITO?

Un diritto di credito si concretizza nel momento in cui un soggetto (creditore) al fine di soddisfare un proprio interesse è legittimato ad esigere una prestazione da un altro soggetto (debitore) che risulta perciò “obbligato” ad eseguire una specifica condotta nei confronti del primo.

Questa tipologia di diritti si distingue generalmente da quelli definiti giuridicamente “reali” (anche se oggi tale distinzione non appare più così rigida come in passato) in quanto il titolare per godere o disporre pienamente di questi ultimi non necessita di una collaborazione o di un determinato comportamento da parte altrui. Infatti l’unico comportamento che tutti hanno l’obbligo di tenere nei confronti di un soggetto titolare di diritto reale consiste in una generica astensione da qualunque attività che possa ostacolarne il legittimo esercizio. I diritti reali rientrano infatti nella cosiddetta categoria giuridica dei diritti definiti ”assoluti” ovvero tutelati erga omnes ).

Un diritto di credito implica quindi, necessariamente, l’esistenza di un rapporto tra due soggetti e l’oggetto di tale diritto consiste in una prestazione, ovvero nella condotta a cui è tenuto il debitore nei confronti del creditore. La prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile e deve pertanto essere caratterizzata dai medesimi requisiti sanciti dall’art. 1346 del codice civile in materia di oggetto del contratto. E’ necessario che la prestazione oggetto del diritto di credito, ai sensi dell’art.1174 c.c., sia altresì connotata da altre due importanti caratteristiche, ovvero, deve

  1. essere suscettibile di valutazione economica e, quindi caratterizzata dal requisito della patrimonialità,

  2. corrispondere sempre ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

E’ importante ricordare che, come previsto dall’art.1376 c.c., il diritto di credito è trasferibile per accordo tra creditore e terzo e, quindi, “per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”. Nel nostro ordinamento vige inoltre il principio della libera cedibilità del credito in base al quale “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione” (art.1260 c.c.)

IN CHE TERMINI L’ESERCIZIO DELL’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA MIRA A TUTELARE IL DIRITTO DI CREDITO?

L’art. 2740 del nostro codice civile sancisce il principio della responsabilità patrimoniale per cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. Tuttavia tale garanzia generica è messa a rischio nei casi in cui il debitore ponga in essere atti dispositivi che potrebbero pregiudicare la consistenza del suo patrimonio sia presente che futura.

Lo scopo primario dell’azione revocatoria consiste proprio nella ricostituzione dell’anzidetta garanzia del creditore. Tuttavia tale strumento giuridico non è stato ideato al fine di far rientrare il bene, oggetto dell’atto dispositivo compiuto dal debitore, all’interno del suo patrimonio, poiché l’atto, sebbene revocato, conserva sempre la sua efficacia traslativa (o costitutiva del diritto) in capo all’acquirente. Si precisa, quindi, che il fine principale di un’ azione revocatoria consiste nel rendere privi di efficacia gli atti dispositivi compiuti dal debitore unicamente nei confronti del creditore che l’ha esperita, svolgendo quindi una funzione di tipo cautelare e conservativa del diritto di credito, preliminare ad un’ eventuale esecuzione forzata sui beni del debitore.

Riassumendo, possiamo affermare che il creditore che decide di avvalersi di tale strumento giuridico per conservare la garanzia del credito si rivela anche l’unico beneficiario dei suoi effetti e che, sebbene l’atto dispositivo compiuto dal debitore conservi di per sé generale validità ed efficacia, tuttavia non impedirà al primo di agire successivamente in termini esecutivi sul bene che ne è stato oggetto.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI NECESSARI ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE REVOCATORIA?

L’esistenza di un diritto di credito nei confronti di un debitore è inevitabilmente uno dei presupposti necessari al fine di poter agire mediante azione revocatoria. Il credito per cui si agisce, al fine di salvaguardarne la garanzia, può essere di qualsiasi tipo (per esempio chirografario, sottoposto a condizione o a termine, non necessariamente sicuro, liquido ed esigibile ecc…) e non è necessario che ne sia stato definito l’accertamento qualora sia pendente una controversia in merito. Precisiamo, quindi, che il giudizio relativo ad una domanda revocatoria non è oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Permane, ad ogni modo, in capo all’attore, l’onere di fornire,con qualsiasi mezzo, la prova del credito.

Un secondo presupposto indubbiamente preliminare all’esercizio dell’azione revocatoria si verifica con l’attuazione da parte del debitore di un atto dispositivo potenzialmente lesivo delle ragioni del creditore, ovvero della sua effettiva possibilità di trovare successivamente soddisfazione sul patrimonio del primo in caso di mancato adempimento della prestazione.

Infine, vi sono altre due condizioni necessarie al fine di procedere per mezzo di azione revocatoria.

La prima consiste nel cosiddetto “eventus damni” ovvero l’effettivo o potenziale pregiudizio (è sufficiente che si verifichi il semplice pericolo di danno, come ad esempio una maggiore difficoltà nella riscossione del credito) che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore può arrecare alla garanzia patrimoniale del credito. L’eventus damni deve sussistere al momento del compimento dell’atto dispositivo e riguarda in primis il pregiudizio che può essere arrecato (sia nel presente che in futuro) all’entità della responsabilità patrimoniale, ossia una effettiva o possibile riduzione dei beni disponibili nel patrimonio del debitore. Tuttavia tale pregiudizio può essere arrecato anche quando il debitore miri a sostituire beni facilmente “aggredibili” dal creditore con altri che invece non lo sono affatto o che potrebbero risultare facilmente “distraibili” (per es. il denaro).

La prova dell’eventus damni è sempre a carico del creditore, può essere fornita con ogni mezzo ed è limitata alla dimostrazione della variazione patrimoniale che verrebbe a determinarsi a seguito dell’atto dispositivo del debitore. Onere del debitore è invece dimostrare che nessun pregiudizio è stato arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore e che pertanto il suo patrimonio ne permette ancora la soddisfazione.

L’ultimo presupposto necessario all’esercizio dell’azione revocatoria sussiste nel c.d. “consilium fraudis” del debitore o, in caso di atti a titolo oneroso, nella c.d. “scientia damni” del terzo.

Con consilium fraudis si intende quell’atteggiamento soggettivo di semplice conoscenza o conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l’atto da lui disposto potrebbe arrecare alla garanzia del credito. Se l’atto viene compiuto anteriormente alla nascita del credito è altresì richiesta la presenza nel debitore dell’animus nocendi, cioè di una dolosa preordinazione al fine di compromettere la soddisfazione del creditore, che tuttavia sarà onere di quest’ultimo dimostrare.

In caso di atti a titolo oneroso la sussistenza di una scientia damni in capo al terzo consiste nella conoscenza o conoscibilità da parte del terzo del pregiudizio che l’atto posto in essere dal debitore potrebbe arrecare alle ragioni del creditore. In caso di atto dispositivo del debitore anteriore al sorgere del credito, il presupposto della scientia damni coinciderà con la semplice conoscenza o conoscibilità del terzo acquirente dell’intento fraudolento del debitore senza una specifica intenzione di danneggiare (animus nocendi) i futuri creditori di quest’ultimo.

CHE COSA SI INTENDE PER AZIONE REVOCATORIA SEMPLIFICATA?

Il creditore con l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria mira a far sì che il giudice dichiari l’inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore che compromettono o potrebbero compromettere la garanzia del credito. La sentenza di accoglimento della domanda revocatoria è dunque il presupposto necessario affinché il creditore possa poi agire esecutivamente sui beni del debitore e riuscire così a soddisfare il proprio credito. Il creditore, quindi, agendo per mezzo di una azione revocatoria ordinaria, dovrà necessariamente attendere l’esito del procedimento per poter esperire successivamente un’azione esecutiva.

Con il decreto legge n.83 del 27.06.2015 è stato introdotto nel nostro codice civile l’articolo n. 2929 bis che sancisce la disciplina di un nuovo tipo di azione revocatoria definita “semplificata”. L’anzidetto articolo è stato inoltre recentemente modificato nei commi 2,3,4 dalla L.30 giugno 2016 n.119 ( a seguito della conversione del D.L. 3 Maggio 2016 n.59). L’azione revocatoria a seguito delle sopracitate modifiche del codice civile, risulta “semplificata” in quanto consente al creditore, munito di titolo esecutivo, di esperire un’azione esecutiva sui beni del debitore senza dover attendere l’esito del procedimento instauratosi per ricostituire la garanzia del suo credito. E’ importante sottolineare che la norma riguarda esclusivamente atti dispositivi compiuti a titolo gratuito ( per es. donazioni, trust, costituzioni di fondo patrimoniale ecc..) poiché presunto per questi atti è lo scopo fraudolento del debitore. Con questo nuovo tipo di azione sostanzialmente si considerano anticipati gli effetti della sentenza di revocatoria e vengono pertanto ridotti i tempi, generalmente molto lunghi, di soddisfacimento del credito. E’ necessario, ad ogni modo, che il pignoramento intrapreso dal creditore venga trascritto entro un anno dall’atto dispositivo compiuto dal debitore.

L’art. 2929bis così come modificato stabilisce inoltre che “quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito ad un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”.

Sempre ai sensi del’art. 2929bis ultimo comma, qualora il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione ed ogni altro interessato contestino che gli atti compiuti dal credito pregiudichino la garanzia del creditore, essi possono agire con opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 del codice di procedura civile.

LA TUTELA DEI DIRITTI DI CREDITO

Tutelare un diritto di credito può risultare talora complesso così come, d’altra parte, difendersi da creditori talora pretestuosi nel far valere le loro presunte o veritiere ragioni. E’ necessario, quindi, analizzare attentamente per ogni situazione tutte le circostanze del caso al fine di riuscire ad affrontare ogni questione al meglio, motivo per cui è irrinunciabile affidarsi alla guida di un esperto.

Il nostro Studio offre consulenza in materia di recupero del credito a Bologna in Via d’Azeglio 58, a Sasso Marconi in via Porrettana 341 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37.