La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 273 del 09.01.2014, ha affrontato uno dei numerosi casi di conflitto insorti in seguito alle modalità dell’esercizio del c.d. affido condiviso ed, in modo particolare, si è soffermata sulla delicatissima questione del diritto di vista al figlio da parte del genitore c.d. non “collocatario”.
Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto legittima una pronuncia che disciplinava le modalità della visita da parte del genitore non collocatario in relazione all’età della figlia minore, disponendo che le stesse aumentassero in relazione alla cresita della figlia.
Nel caso concreto, è stata posta al vaglio una decisione della Corte d’Appello che in un caso di affido condiviso con collocazione prevalente della figlia minore presso la madre, aveva disposto la riduzione delle visite del padre – sino al compimento da parte della minore dei quattro anni di età – rispetto a quanto stabilito dal Giudice del Tribunale, sulla base non solo dell’età della figlia minore, ma anche tenendo in considerazione le abitudini di vita e la lontananza del padre per motivi di lavoro dalla residenza della minore.
Pertanto, è corretto o quantomeno plausibile, che il Giudice possa variare l’estensione del diritto di visita del genitore non collocatario in modo tale da rendere le sue visite e la sua frequentazione del figlio minore compatibile nello stesso tempo con le esigenze di una armoniosa crescita di quest’ultimo, con riferimento in particolar modo allo specifico rapporto con la figura materna esistente soprattutto nei primissimi anni di vita del bambino.