In questi ultimi mesi si è parlato molto di unioni civili fra coppie omosessuali e convivenze di fatto.
Per la prima volta in Italia, grazie al disegno di legge Cirinnà, approvato in Senato e in attesa di approvazione alla Camera, vengono riconosciuti diritti e doveri alle coppie omosessuali che decidono di unirsi civilmente e alle coppie (omosessuali ed eterosessuali) che non vogliono sposarsi ma semplicemente disciplinare gli aspetti civilistici e patrimoniali della loro convivenza.

La prima parte del ddl Cirinnà disciplina le “unioni civili tra persone dello stesso sesso”, la seconda invece regola le “convivenze di fatto”:

Art. 1.
1. La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Cosa prevede la legge sulle unioni civili e quali conseguenze comporta?

Fatti salvi gli aspetti riguardanti la materia di filiazione previsti nell’articolo 5, poi stralciato dal ddl, la cosiddetta stepchild adoption, che in sostanza prevedeva la possibilità per le persone che hanno contratto l’unione civile di adottare il figlio del partner, la legge sulle unioni civili estende alle coppie omosessuali tutti i diritti attualmente garantiti dal matrimonio.

Non solo, introduce innovazioni che superano alcuni aspetti obsoleti della disciplina sul matrimonio, in parte ancora legata ad una visione patriarcale della famiglia.

Unioni civili e matrimonio: (quasi) gli stessi diritti per tutti

Come anticipato, salvo la disciplina sulla filiazione, coppie sposate ed unite civilmente hanno esattamente gli stessi diritti:
– patrimoniali
– familiari
– fiscali
– assicurativi
– pensionistici
– legati al diritto del lavoro
– sull’eredità, compresa la legittima 

Unioni civili e matrimonio: le differenze

E’ interessante notare che la disciplina sulle unioni civili contiene alcuni aspetti decisamente innovativi rispetto alle disposizioni relative al matrimonio:

  • Libertà nella scelta del cognome

    Mentre nel matrimonio a moglie e figli resta imposto il cognome del marito, nell’unione civile sono le parti a stabilire liberamente il cognome della famiglia.

  • L’unione civile prevede tempi celeri per il divorzio: divorzio breve

    Lo scioglimento dell’unione civile avviene senza che si debbano attendere i 6 mesi/1 anno imposti ai coniugi eterosessuali per poter divorziare. E’ quindi possibile avviare la procedura di divorzio dopo soli 3 mesi, che decorrono dal momento in cui la coppia presenta una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile.

  • Non fa riferimento all’obbligo di fedeltà

    A differenza del matrimonio, la legge sulle unioni civili non richiama questo aspetto; decisione che si presta ad una duplice interpretazione: da un lato può essere vista come una precisa volontà di distinguere tra matrimonio e unioni civili, dall’altra pare riconoscere che “l’obbligo di fedeltà” è il retaggio di un’impostazione arcaica del diritto di famiglia.
    Inizialmente, infatti, l’obbligo di fedeltà era legato alla norma del codice penale che puniva solo la donna adultera e non l’uomo.

Coppie di fatto: la terza via

Il comma 36 dell’articolo 1 del disegno di legge recita:

Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Quindi le coppie omosessuali che non vogliono unirsi civilmente e quelle eterosessuali che non intendono sposarsi, sono considerate “conviventi di fatto”. Questi, o queste, possono decidere di “formalizzare” la loro convivenza con un contratto, detto appunto contratto di convivenza.

I contratti di convivenza: come sottoscriverli e da chi farli autenticare

Il contratto di convivenza è un accordo scritto fra le parti che decidono come disciplinare alcuni aspetti patrimoniali del loro rapporto.

Per essere valido, è sufficiente che il contratto venga sottoscritto dai conviventi di fatto e poi autenticato da un notaio o da un avvocato. Questi ha tempo 10 giorni per trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi, per l’iscrizione all’anagrafe:

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

52. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Il contratto di convivenza potrà contenere:

– indirizzo di residenza della coppia

– indicazione su come i membri della coppia intendono contribuire alla vita in comune (in base alle loro sostanze, al lavoro professionale o casalingo)

– il regime patrimoniale scelto, che potrà essere modificato in qualunque momento durante la convivenza

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51

Lo Studio Legale Palombarini e Mantegazza è a disposizione per offrire consulenza legale alle coppie che, in attesa dell’approvazione definitiva in Parlamento, vogliono approfondire le possibilità offerte dalla disciplina sulle unioni civili e a quelle che invece preferiscono sottoscrivere un contratto di convivenza e necessitano di un professionista esperto in diritto di famiglia che proceda all’autenticazione dell’atto.

Le sedi dello studio sono a Bologna in Via d’Azeglio 58, Sasso Marconi in via Porrettana 341 e Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Per concordare un appuntamento, potete contattarci al numero 051 581410. Il primo appuntamento è gratuito.