La Corte di Cassazione si è recentemente soffermata su un aspetto di stretta attualità inerente il diritto di famiglia e, più specificamente, le separazione personali tra coniugi, ovvero l’assegnazione della casa familiare. Nel caso oggetto d’esame si tratta di quella che potremmo definire come una particolare forma di assegnazione della casa familiare, caratterizzata dall’attribuzione ad uno dei due coniugi di una parte dell’ immobile adibito a casa familiare.
Tale tipo di soluzione, in linea di massima, dipende ovviamente dal grado di conflittualità che contraddistingue il rapporto tra i coniugi, infatti, l’obbiettivo di questa particolare assegnazione trova ragione nel voler tutelare i figli, questa soprattutto in seguito alla celebre riforma del 20006 che ha introdotto il cosiddetto “affido condiviso”.
La scelta di dividere l’originale casa familiare in più unità abitative distinte, permettendo così ad entrambi i coniugi di godere di una porzione di quella che era in origine l’intera abitazione coniugale, consente ai figli di mantenere il proprio habitat domestico ed allo stesso tempo conservare un rapporto sostanzialmente quotidiano con entrambi i genitori anche se tra l’oro è intervenuta una separazione personale. Ovviamente, come accennato in precedenza, tale soluzione per essere efficace deve basarsi su un grado di conflittualità tra i genitori non particolarmente elevato.
Quanto sopra è stato ben esplicato dalla pronuncia n. 8580 del 2014 della Corte di Cassazione secondo cui, infatti, “L’introduzione, con la L. n. 54 del 2006, del regime giuridico generale dell’affido condiviso, favorendo anche l’esercizio concreto della bigenitorialità, ha indotto, nell’ipotesi di una pregressa destinazione a casa familiare di un’ampia porzione immobiliare o di più unità abitative, ove tale soluzione fosse consentita dal grado di conflittualità coniugale a operare un godimento frazionata del bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilità dell’abitazione familiare in modo da consentire ai minori la conservazione non solo dell’habitat domestico ma anche della vicinanza e del rapporto pressochè quotidiano con i genitori”.
Tali considerazioni sono state mosse da un ricorso inerente l’assegnazione di una parte dell’abitazione coniugale ad uno dei due coniugi – l’immobile era di proprietà solamente dell’altro coniuge – dopo che il coniuge proprietario dell’intera unità abitativa aveva trasferito altrove la sua residenza. Secondo la Corte di Cassazione “il mutamento di residenza di uno dei genitori affidatari e assegnatari di una porzione del fabbricato” è idoneo ad incidere sul regime di assegnazione della casa coniugale”.
Pertanto, in base a quanto sopra esposto, l’intera unità immobiliare potrebbe essere assegnata al genitore collocatario, prescindendo perciò dal fatto che l’immobile fosse di esclusiva proprietà dell’altro coniuge.
Da ultimo, è interessante un ulteriore passaggio della decisione in esame dove la Corte sottolinea che “il giudice della separazione e del divorzio non attribuisce ad una o più porzioni immobiliari la qualità di casa familiare ma prende atto, sulla base di un accertamento di fatto, ove necessario, della pregressa destinazione stabilita dai coniugi e ne stabilisce le modalità di assegnazione sulla base dei criteri indicati nell’art. 155 quater c.c.”.
Quest’ultima considerazione si rivela utile per chiarire un altro aspetto problematico del caso oggetto d’esame.
Infatti la Corte d’Appello, prescindendo da una analisi concreta del caso, aveva fatto una distinzione tra casa coniugale e casa familiare, ritenendo la seconda una sottocategoria della prima, e pertanto, aveva considerato quale casa familiare quella utilizzata dal solo genitore collocatario.
La Cassazione ha respinto una simile costruzione ritenendo che in tale occasione la Corte d’appello “non ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, ritenendo la casa “coniugale” un genus più ampio rispetto alla casa “familiare” che ne costituirebbe una porzione ridotta. Tale conclusione, non condivisibile in astratto sul piano dei principi giuridici applicabili ai criteri di assegnazione della casa familiare, potrebbe giustificarsi in concreto se fosse accertato in fatto che dai genitori in costanza di matrimonio era stata destinata ad abitazione familiare la sola unità immobiliare assegnata al genitore collocatario o che siano mutate le condizioni del nucleo familiare costituito dal genitore collocatario e dai figli minori” .