camera dei deputati

La Camera dei deputati ha recentemente approvato con grande consenso il testo del disegno di legge che andrà ad incidere sui tempi necessari ai coniugi per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). Tale testo di legge è noto alla cronaca come il c.d. “divorzio breve”.

Il disegno di legge introduce delle importanti modifiche non solo, come si vedrà infra, sulle tempistiche per ottenere il divorzio, ma anche sulla cessazione della comunione legale tra i coniugi.

A tal proposito, infatti, è bene ricordare come sino ad ora gli effetti della cessazione della comunione in seguito alla separazione personale dei coniugi si attui nel momento in cui la sentenza di separazione passa in giudicato.

Tale impostazione è foriera di rilevanti conseguenze, giacché i coniugi, sino alla conclusione della causa di separazione, si troveranno ancora nel regime di comunione legale, trovandosi quindi in difficoltà nel momento in cui gli stessi debbano fare determinati acquisti che rimarrebbero comuni.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, appare immediatamente decisiva la modifica al regime della cessazione della comunione legale che dovrebbe essere introdotta con la riforma in esame.

In modo particolare, il disegno di legge ha in programma di introdurre un nuovo comma all’art. 191 del c.c., dove sono elencati i casi di scioglimento della comunione, disponendo che “nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al presidente, purché omologato”.

E’ evidente come tale modifica riesca a semplificare notevolmente quelle che sono al momento alcune delle difficoltà inerenti l’aspetto della comunione legale tra coniugi in pendenza della separazione.

Dopo avere esaminato questa possibile novità, ci si può soffermare sulla modifica centrale che la riforma vorrebbe apportare, ovvero la riduzione del tempo necessario ai coniugi per la proposizione della domanda di divorzio.

Secondo il testo di legge approvato alla Camera dei Deputati, infatti, non sarebbe più necessario per i coniugi aspettare il termine di tre anni dalla loro comparizione innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, ma l’attesa sarebbe ridotta a “dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione.[…] Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi”.

Pertanto, come si evince dalla lettura del testo, al momento, la riduzione dei termini necessari alla proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non è legata in alcun modo alla presenza o meno di figli, aspetto delicato che era stato affrontato in sede di dibattito.

Ora non resta, quindi, che attendere l’approvazione del testo definitivo della riforma al Senato, per vedere se in tale sede saranno apportate delle modifiche, che come noto, qualora vi fossero renderebbero necessaria una nuova approvazione del testo della legge così come emendata dal Senato alla Camera dei Deputati.

Si tenga presente che, allo stato, l’eventuale nuova disciplina, per espressa previsione della riforma, troverebbe applicazione solamente alle “domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data”.