E’ del 16/09/2015 la sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione che prevede l’imputazione del reato di dolo eventuale nell’ambito di sinistro stradale con esiti mortali.

Tale sentenza, numero 37606, si è resa necessaria in quanto, in sede di secondo grado, era stata ribaltata la decisione di merito presa in primo grado all’esito del rito abbreviato durante il quale il Gup di Trento aveva ritenuto l’imputato colpevole dei reati ascrittigli riconoscendo, al contempo, a suo favore l’applicabilità dell’attenuante del vizio parziale di mente.

Nei fatti l’imputato, messosi alla guida del proprio mezzo in evidente stato di ebbrezza, non si era arrestato all’alt della polizia municipale, intervenuta a causa dell’elevata velocità sostenuta dal veicolo, ed aveva proseguito la sconsiderata corsa travolgendo, senza neppure un tentativo di frenata, un pedone intento ad attraversare la carreggiata in un apposito attraversamento pedonale, causandone la morte quasi immediata.

Arrestato il veicolo, il conducente si era dato alla fuga a piedi, senza nemmeno prestare i primi soccorsi alla vittima.

Una volta arrestato si era potuto accertare, mediante esami del sangue e delle urine, l’elevato tasso alcolemico e la presenza di cannabinoidi nell’organismo del soggetto.
Sulla base di quanto acquisito, venivano dunque contestati i reati di guida in stato di ebbrezza aggravata dall’incidente mortale derivatone, violenza e minaccia nei confronti dei due pubblici ufficiali al fine di opporsi ai loro compiti di istituto, omicidio volontario aggravato dal non aver prestato soccorso al pedone investito.

Avverso la sentenza di primo grado, tuttavia, l’imputato proponeva appello ma la Corte di Assise di Appello di Trento confermava ogni decisione di prime cure.

Il giudice di secondo grado, tenuto conto della perizia e delle circostanze proprie del fatto, soprattutto della totale mancanza anche solo di un tentativo di frenata da parte dell’imputato, ha confermato la qualificazione del reato quale omicidio volontario sostenuto dal dolo eventuale, rigettando la tesi difensiva dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. (vizio parziale di mente).

Dato l’esito del procedimento di secondo grado, l’imputato procedeva al ricorso per Cassazione, la quale tuttavia riteneva infondato ogni motivo di ricorso dello stesso, incluso quello riguardante la qualificazione giuridica della condotta avanzata dall’imputato.
Si contrappongono, in merito, le due tesi, quella accusatoria che ascrive alla fattispecie la qualifica di omicidio volontario sostenuto dal dolo eventuale, e quella difensiva, che sostiene la non volontarietà del soggetto nell’uccidere e la non volontarietà di accettazione del rischio dell’evento morte, ascrivendo la suddetta condotta a colpa, ancorché grave.

Secondo la cd. formula di Frank,  si afferma che “ il limite del dolo eventuale è costituito dalla certezza del non verificarsi degli eventi possibili rappresentati”, precisando che la linea di demarcazione idonea a separare il dolo dalla colpa con previsione si concretizza nell’accettazione del rischio; conseguentemente a ciò si troverà a rispondere a titolo di dolo colui che, pur non avendo di mira l’evento, accetti il rischio che esso si verifichi come risultato della propria condotta, comportandosi quindi anche a costo di determinarlo.

Premesso ciò, la Corte ha dunque ravvisato nella condotta concreta dell’imputato gli estremi dell’omicidio volontario sorretto da dolo eventuale.