La Suprema Corte avalla la possibilità di avanzare la domanda di divorzio qualora oggetto d’impugnazione siano solamente i capi accessori e consequenziali alla domanda di separazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 03.01.2013, n. 40, emessa dalla I sezione Civile, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale dominante che ammette la possibilità di avanzare la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in presenza di impugnazione della sentenza di separazione.
Ciò è possibile qualora oggetto d’impugnazione siano solamente i capi accessori e consequenziali alla domanda di separazione giacché, se non è stata impugnata la parte della sentenza che sancisce la separazione dei coniugi, su tale aspetto si forma il giudicato e, conseguentemente, è possibile procedere con la richiesta di divorzio.
Nel caso di specie, infatti, la Corte ha evidenziato come fossero oggetto d’impugnazione solamente “…capi accessori e consequenziali alla domanda di separazione, quali a titolo esemplificativo la richiesta di addebito, l’assegnazione della casa coniugale…”, ed essendo tali domande autonome – sul punto la stessa Corte, con la sentenza n. 24442 del 2011, dove ha affermato che la domanda di addebito della separazione “…ha una causa petendi (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un petitum (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione…”, ciò implica il passaggio in giudicato del capo della sentenza riguardante la separazione, rendendo ammissibile la domanda di divorzio pur in pendenza della suddetta impugnazione.