Un padre che dona i propri beni ai figli, una zia che dona un immobile ad un’amica. Sono tante le situazioni che possono portare una persona a scegliere di lasciare liberamente i propri beni ad altri, anche se è ancora viva: è la donazione in vita.

Cosa accade, però, quando chi dona muore e si apre la successione ereditaria?
In questo articolo cercheremo di dare una risposta chiara a questo interrogativo.

Cos’è la “donazione in vita”?

La donazione in vita è un contratto attraverso cui una persona (donante) decide di donare i propri beni ad altri (donatari). Può trattarsi di denaro, beni mobili, immobili… in tutti i casi, per essere considerata una donazione giuridicamente valida, dev’essere fatta per puro spirito di liberalità (si dice animus donandi). Da questa scelta deve derivare un arricchimento del beneficiario e contemporaneamente un impoverimento del donante.

Inoltre, perché sia efficace, devono essere rispettati alcuni requisiti:

  1. il donante deve avere capacità di donare, quindi non possono ricorrere a questo contratto:
    – i minori
    – le persone interdette, cioè coloro che, a causa di un’infermità mentale, sono stati dichiarati con una sentenza incapaci di provvedere ai propri interessi (interdizione giudiziale) e coloro che sono stati condannati all’ergastolo o ad un periodo di reclusione di almeno 5 anni
    – gli inabilitati, cioè le persone che per via delle loro condizioni mentali o fisiche non sono del tutto in grado di curare i propri interessi (per esempio i tossicodipendenti, chi ha un’infermità mentale non grave, i sordomuti e i non vedenti dalla nascita)
    – gli incapaci naturali: la donazione fatta da chi, anche se non interdetto, era incapace di intendere e di volere nel momento in cui questa è avvenuta, può essere annullata; infatti, entro 5 anni dalla donazione, il donante, i suoi eredi o aventi causa, possono presentare un’istanza di annullamento (una volta passati i 5 anni, la donazione resta valida)
  2. la donazione deve avvenire con un atto pubblico, cioè un atto redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, altrimenti è nulla;
  3. è obbligatorio che all’atto formale di donazione siano presenti due persone disinteressate in qualità di testimoni, perciò non può trattarsi di parenti, coniugi o affini di donante e beneficiario; questo requisito è previsto dagli articoli 48 e 50 della legge notarile. L’articolo 48 prevede l’obbligo dei testimoni per gli atti di donazione, ma non per le donazioni indirette; l’articolo 50, invece, individua le caratteristiche che devono avere i testimoni perché possano svolgere questa funzione

Ci sono eccezioni?
Sì, se vengono donati beni di modico valore, che viene determinato caso per caso, tenendo conto anche della situazione economica di donante e beneficiari, non è necessario che la donazione abbia la forma dell’atto pubblico.

Analogamente non è necessario ricorrere al notaio nel caso di donazione indiretta.

Ma cosa si intende per donazione indiretta?
Chiariamolo subito usando un esempio.

Donazione diretta e donazione indiretta: le differenze

Nella donazione diretta il beneficiario viene arricchito “pubblicamente” con un atto di fronte al notaio, mentre nel caso della donazione indiretta il tutto avviene in modo velato. Le donazioni indirette, nello specifico, sono previste dall’articolo 809 del codice civile che cita gli “atti di liberalità” diversi dalla donazione e a cui si applicano le stesse norme valide per quest’ultima.

Facciamo un esempio: Tizio acquista una casa per il figlio con i propri soldi, però non compare nel contratto di compravendita. È una donazione indiretta perché è lui che, di fatto, acquista l’immobile, ma la casa è intestata a suo figlio ed è quest’ultimo a risultare nel contratto.

Qualunque sia la forma di donazione in vita, però, gli effetti giuridici che ne conseguono alla morte del donante sono molto rilevanti.

Ecco cosa accade quando si apre la successione ereditaria.

Successione e donazione in vita: la collazione dei legittimari

La donazione in vita ha delle conseguenze giuridicamente importanti al momento della successione ereditaria. Infatti, se il de cuius (cioè la persona deceduta che lascia un’eredità, in questo caso il donante) ha donato beni ai suoi parenti prossimi (coniuge, figli legittimi, naturali o adottivi ed i loro discendenti) e questi ultimi decidono di accettare l’eredità, sono obbligati alla collazione, a meno che non si verifichino circostanze particolari.

Cos’è la collazione?

La collazione, dal latino cum fero (portare insieme), è l’atto con cui gli eredi necessari o legittimari (coniuge, figli legittimi, naturali o adottivi ed i loro discendenti) conferiscono nell’asse ereditario ciò che il de cuius aveva donato loro in vita.

Significa quindi che gli eredi rimettono nella massa ereditaria (cioè l’insieme dei beni che andranno in eredità) quanto ricevuto in donazione dal defunto donante.

È sempre così?

No, c’è un’eccezione, la cosiddetta dispensa da collazione, cioè la situazione in cui il de cuius dispensa l’erede dalla collazione. In questo caso la scelta del de cuius si riflette sulla quota disponibile di eredità.

Cerchiamo di capire meglio.

Quando una persona vuole fare testamento deve rispettare alcuni vincoli, tra questi anche il fatto che alcuni specifici eredi (i cosiddetti legittimari) hanno diritto per legge ad una determinata quota dell’eredità del de cuius. La quota riservata dalla legge a queste persone si chiama “legittima”. Ad esempio, secondo quanto previsto dall’art. 537 del codice civile, se il genitore che muore lascia più figli, a loro è riservata la quota dei due terzi del patrimonio, che devono essere divisi in parti uguali tra tutti i figli. In questo caso, quindi, i due terzi del patrimonio corrispondono alla quota “legittima” di eredità che spetta ai figli ed il restante terzo e la quota “disponibile”, cioè la parte di eredità di cui il de cuius può disporre liberamente.

Cosa accade con la dispensa da collazione?

Accade che il valore del bene donato incide sul calcolo della quota di eredità disponibile (nel nostro esempio sul restante terzo). Di conseguenza, anche se la donazione era stata fatta in favore di un erede legittimo, la sua quota di legittima non verrà toccata, ma cambierà la sua quota di eredità disponibile.

L’obiettivo è quello di eliminare le possibili disparità di trattamento che la donazione in vita aveva determinato.

La collazione ha effetti solo fra gli eredi necessari e sui loro rapporti reciproci, non ha effetti nei confronti degli altri coeredi. Le quote ereditarie di questi ultimi, quindi, riguardano solo i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, il cosiddetto relictum.

Successione legittimaPotrebbe interessarti anche: La successione legittima: quando si verifica?

 

 

 

Cosa è incluso nella collazione? Sia le donazioni dirette sia quelle indirette, ma non solo

L’atto di collazione riguarda:

  • donazioni dirette
  • donazioni indirette
  • ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per il matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita fatti in loro favore

Cosa è escluso dalla collazione?

Sono esclusi:

  • le spese di mantenimento e di educazione
  • le spese sostenute per malattia
  • le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (ma rientrano nella collazione anche le spese sostenute dal de cuius per il corredo nuziale, per l’istruzione artistica o professionale se di molto superiori alla norma, tenendo conto delle condizioni economiche del defunto)
  • le donazioni fatte per riconoscenza o per i servizi resi
  • i beni periti per cause che non sono imputabili al donatario (per esempio un’automobile che ha subìto un atto vandalico tale da renderla inutilizzabile o un appartamento distrutto da un terremoto)

Ci sono due modi per mettere in atto la collazione: si può fare per imputazione o in natura

La collazione dei beni immobili può essere fatta per imputazione o in natura, mentre quella dei beni mobili si può fare solo per imputazione. Ecco di cosa si tratta:

  1. Collazione per imputazione
    Viene consegnata una somma di denaro equivalente al valore che aveva il bene al momento dell’apertura della successione. Ma se il bene è un immobile, bisogna fare una distinzione. Come abbiamo visto, infatti, chi conferisce può scegliere se fare la collazione per imputazione o in natura, se però l’immobile è stato alienato (cioè venduto ad altri) o ipotecato, si può procedere solo alla collazione per imputazione.
  2. Collazione in natura
    Il bene ricevuto in donazione viene restituito, così non è più proprietà esclusiva del donatario ed entra a far parte della massa ereditaria: è quindi oggetto di comunione.

I beni immobili non alienati (cioè non venduti ad altri) possono essere conferiti in uno dei due modi, a discrezione del donatario, ma la sua scelta deve essere fatta per iscritto e sottoposta a trascrizione (cioè annotata in un registro pubblico).

Sia per la collazione per imputazione che per quella in natura, il valore dei beni che viene considerato non è quello che questi possedevano al momento della donazione, ma quello stimato all’apertura della successione.

Se il bene donato è mobile e non può essere usato senza che sia consumato, e il donatario lo ha già consumato, il valore da stimare è quello che avrebbe avuto secondo il prezzo corrente all’apertura della successione. Se invece il bene è una cosa che con l’uso si deteriora, il suo valore viene quantificato rispetto allo stato in cui si trova.

Nel caso della collazione in denaro, infine, il donatario assegna una somma di denaro al coniuge e ai discendenti pari a quella ricevuta dal donante e sulla base del principio nomalistico, cioè si tratta di una somma che non tiene conto delle oscillazioni monetarie che si sono verificate nel tempo.

E se nel frattempo il donatario ha fatto delle migliorie ai beni ricevuti in donazione o ha sostenuto delle spese straordinarie per conservarli?

Ha diritto ad un rimborso, ma le migliorie devono rientrare nel limite del valore dei beni al tempo dell’apertura della successione. Questo implica anche che, se nel frattempo i beni hanno subìto danni per colpa sua, il donatario ha l’obbligo di pagare un indennizzo.

Abbiamo visto, dunque, che la collazione serve a risolvere le disuguaglianze che possono essersi create all’apertura della successione e che riguardano solo gli eredi legittimi, nel caso in cui tra essi ci siano dei donatari (cioè i beneficiari di una donazione in vita). Esiste però anche un altro istituto simile alla collazione, che serve a rendere inefficaci le scelte compiute dal de cuius se hanno leso la quota di legittima degli eredi.

È l’azione di riduzione.

Azione di riduzione: cos’è?

È l’azione che dà diritto all’erede legittimario di riavere la sua quota successoria se è stata lesa da legati, donazioni e disposizioni testamentarie volute dal de cuius. Coinvolge quindi anche i donatari non eredi e non discendenti, perciò l’erede legittimo può ricorrere all’azione di riduzione contro qualunque donatario, anche se non è erede.

Studio Palombarini, consulenza legale in diritto di famiglia

Quando giunge il momento in cui si è chiamati ad accettare o a rifiutare un’eredità spesso non si è consapevoli, per le più svariate motivazioni, di quali siano le conseguenze e quali i vantaggi o gli svantaggi che possono derivare dalle proprie scelte.
È necessario dunque, in tali circostanze, essere ben informati sebbene la maggior parte delle volte questo non basti poiché risulta assai complicato destreggiarsi tra i vari istituti giuridici e, quindi, far valere i propri diritti oltre che riconoscere i doveri che, se non adempiuti, possono portare anche a spiacevoli sanzioni.

Perciò è importante affidarsi sempre al parere di un esperto.

Il nostro Studio offre consulenza in materia di successioni, siamo in via Bovi Campeggi 4 a Bologna.
Per informazioni e per concordare un appuntamento potete contattarci al numero 051 581410.

Il primo appuntamento è gratuito.