È entrata in vigore la legge sul testamento biologico: una panoramica

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge sul testamento biologico, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, approvata al Senato il 14 dicembre 2017. In questo articolo presentiamo una breve panoramica delle principali disposizioni della legge sul biotestamento.

Ognuno può esprimere le proprie preferenze con le disposizioni anticipate di trattamento e nominare un fiduciario

La legge sul testamento biologico stabilisce che chiunque, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie convinzioni e preferenze, possa redigere le disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Questo documento conterrà le sue scelte in merito ai trattamenti sanitari cui vorrà o non vorrà essere sottoposto, al consenso o al rifiuto ad alcune scelte diagnostiche o terapeutiche, anche quelle sulla nutrizione e idratazione artificiale.

Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata di persona all’ufficio dello stato civile del comune di residenza.
Se le condizioni fisiche della persona non le consentono di presentare le Dat in questo modo, può esporre le sue preferenze anche con videoregistrazione o attraverso dispositivi che le permettano di comunicare.

Le Dat possono essere rinnovate, modificate e revocate in qualsiasi momento, con gli stessi metodi usati per dichiararle (atto pubblico, scrittura privata, videoregistrazione…).

La persona che decide di sottoscrivere le Dat deve indicare un fiduciario, cioè una persona di sua fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, a cui sarà consegnata una copia delle Dat, che faccia le sue veci e la rappresenti con i medici e le strutture sanitarie in cui sarà in cura.
Il fiduciario può sottrarsi a questa volontà, comunicando la sua rinuncia con atto scritto e la persona che l’ha incaricato può revocarlo.

Se le Dat non indicano chi sarà il fiduciario o se questo ha rinunciato all’incarico, è deceduto o diventato incapace, le disposizioni anticipate di trattamento restano efficaci rispetto alle convinzioni e preferenze espresse, ed il giudice tutelare, in caso di necessità, può nominare un amministratore di sostegno.

L’ospedale deve garantire che le Dat siano rispettate, anche se il medico è obiettore di coscienza, ed è comunque vietato l’accanimento terapeutico

Se il paziente rifiuta un trattamento sanitario, il medico è tenuto a rispettare la sua volontà e non è responsabile civilmente o penalmente delle conseguenze. Però il paziente non può pretendere di ricevere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, quindi, posto di fronte a questa richiesta, il medico può esercitare l’obiezione di coscienza e rifiutarsi di mettere in atto le Dat. In ogni caso l’ospedale, pubblico o privato, anche cattolico, deve garantire che vengano attuati pienamente e correttamente i princìpi della legge sul biotestamento.

Il medico è tenuto al rispetto delle Dat, che però possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, se appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o se esistono terapie che non erano prevedibili quando il paziente aveva sottoscritto le Dat e capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Infine, se il paziente ha una prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi dall’accanimento terapeutico, quindi non può somministrare cure e ricorrere a trattamenti inutili o sproporzionati.

Il consenso informato dell’adulto e del minore

Senza il consenso libero e informato della persona interessata, non si può iniziare o proseguire alcun trattamento sanitario. Il consenso informato deve essere espresso per iscritto oppure, se le condizioni fisiche del paziente non lo permettono, può essere espresso attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Può essere revocato, anche se la revoca del trattamento sanitario significa che questo verrà interrotto, compresa la nutrizione e l’idratazione artificiale.

Se il paziente è un minore, il consenso informato è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore, tenendo conto della sua volontà, nel rispetto della sua età e del suo grado di maturità e con lo scopo di tutelarne la salute psicofisica e la vita. Anche la persona minore o incapace ha diritto di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute, in modo consono alle sue capacità, perché sia in condizione di esprimere ciò che vuole.

Nel caso in cui non siano state presentate le Dat ed il rappresentante legale del minore o della persona interdetta o inabilitata, oppure l’amministratore di sostegno, rifiutino le cure proposte e il medico ritenga invece che siano appropriate e necessarie, è il giudice a decidere se somministrare le cure al paziente o meno.

La terapia del dolore va sempre garantita

Anche se il paziente rifiuta o revoca il trattamento sanitario consigliato dal medico, quest’ultimo deve comunque alleviare le sue sofferenze. Perciò deve essere sempre garantita la terapia del dolore, che coinvolge il medico di medicina generale e la somministrazione delle cure palliative.
Con il consenso del paziente, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può usare le sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, che va motivata e annotata nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico del paziente, così come il rifiuto a sottoporsi a questa terapia.

La legge sul biotestamento non interviene sull’eutanasia ed il suicidio assistito

Questa legge non tocca le azioni volontarie del paziente (o di altri) a porre fine alla vita, quindi non interviene sul suicidio assistito e l’eutanasia, che restano azioni penalmente perseguibili dal nostro ordinamento e che potrebbero a breve essere modificate a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, richiesto dal Tribunale di Milano nel corso del noto processo a Marco Cappato per la morte di Fabiano Antoniani.
Per approfondire, leggi l’articolo su Questione Giustizia