Prima o poi, le persone si trovano nella condizione di dover affrontare una successione e pensare a come disporre dei propri beni dopo la morte o, all’inverso, come gestire la loro posizione di chiamati ad una successione. Decidere a chi lasciare i propri beni , così come decidere se accettarla o meno, e conoscere la propria quota di “legittima”, sono solo alcune delle scelte che una persona può dover fare nel corso della propria vita.
In questo articolo, abbiamo raccolto tutte le informazioni più importanti che è bene conoscere in materia di successioni.
Partiamo dall’inizio, dunque, e diamo prima alcune importanti definizioni.
Successione, testamento, eredità: i termini da conoscere
Nel contesto delle eredità, vengono utilizzati alcuni termini ben precisi e che è molto importante conoscere nel caso in cui ci si trovi di fronte a una successione.
Successione: cos’è e quanti tipi di successione esistono nel nostro ordinamento
La successione mortis causa (dovuta alla morte) è il fenomeno giuridico che si apre al momento della morte di una persona, determinando il trasferimento dei rapporti giuridici trasmissibili agli eredi o ai legatari. Ai sensi dell’art. 456 c.c. la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Questo procedimento determina il trasferimento delle posizioni giuridiche attive (i beni: immobili e altre proprietà, i crediti, i rapporti contrattuali pendenti, le partecipazioni societarie, ecc) e/o passive (i debiti) del defunto ai suoi successori. Nell’ordinamento italiano esistono tre principali tipi di successione:
- Successione legittima – La successione legittima è il modo in cui l’eredità viene divisa tra gli eredi, quando il defunto non ha fatto testamento. In questo caso, la legge stabilisce chi sono gli eredi legittimi, cioè le persone o le categorie di parenti stretti del defunto che hanno diritto a una quota prefissata dell’eredità, nota come legittima. Gli artt. 565 c.c. e ss. disciplinano la successione legittima e individuano l‘ordine dei successibili in assenza di testamento.
- Successione testamentaria – La successione testamentaria è tale quando il defunto ha redatto un testamento valido dove ha specificato chi saranno i beneficiari della sua eredità e come i suoi beni saranno distribuiti. Il testatore può nominare eredi specifici, stabilire legati (trasferimenti specifici) e distribuire l’eredità secondo le proprie preferenze. Tuttavia, la legge impone limiti o vincoli alla sua scelta, per esempio, garantendo la quota di legittima agli eredi che ne hanno diritto, rientrando quindi nella successione necessaria.
- Successione necessaria – Questo tipo di successione si verifica quando il defunto ha disposto dei propri beni facendo testamento, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto la già citata quota di legittima.
“La legittima” o quota di legittima
Legittima è un’espressione comune usata per indicare un concetto importantissimo nel diritto delle successioni. Rappresenta infatti la quota di eredità riservata per legge a determinati soggetti, detti legittimari, quando il defunto muore senza fare testamento o muore facendolo, ma senza considerare i diritti di coniugi, figli e gli altri parenti che hanno diritto a una quota ereditaria, per legge. In questi casi l’eredità è attribuita innanzitutto ai familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli, altri parenti) e in ultimo, se questi non sono presenti, allo Stato (art.586 c.c.).
Testamento
È il termine più noto nel contesto delle successioni, insieme a quello di eredità. Si tratta di un documento legale in cui una persona indica come desidera che i suoi beni siano distribuiti dopo la sua morte. Ai sensi dell’art. 587 c.c., il testamento è un atto revocabile che produce effetti solo al momento della morte del testatore.
Nell’ordinamento italiano esistono diverse forme di testamento:
- Testamento olografo – È il tipo più semplice e comune di testamento. Si tratta di un documento scritto interamente a mano, datato e sottoscritto dal testatore (cioè, chi fa testamento), si tratta infatti di una scrittura privata. Non richiede la presenza di un notaio o di testimoni. La mancanza di autografia e sottoscrizione lo rende nullo.
- Testamento pubblico – Questo tipo di testamento è redatto davanti a un notaio e ad almeno due testimoni. Il testatore esprime verbalmente le sue volontà e il notaio le registra in un atto pubblico: un processo, quindi, che offre maggiori garanzie di validità e legittimità rispetto al testamento olografo. Inoltre, il notaio conserva una copia del testamento, riducendo il rischio di smarrimento o distruzione del documento.
- Testamento segreto – È meno comune dei due precedenti. In questo caso, il testatore scrive e sottoscrive il testamento, in presenza di due testimoni e davanti a un notaio. Il testamento viene poi sigillato o chiuso dal notaio e sia questi che i testimoni ne ignorano il contenuto. Dopo la morte del testatore, il notaio apre la busta e dà esecuzione alle volontà testamentarie. Questa forma offre riservatezza e certezza della data, ma comporta maggiori complessità formali rispetto al testamento pubblico.
- Testamento speciale – È ammesso in circostanze eccezionali previste dagli artt. 609 e ss. c.c. e ha efficacia limitata nel tempo. Richiede meno formalità e vincoli rispetto agli altri tipi di testamento. La sua validità perdura solo per tre mesi dopo la fine delle circostanze straordinarie che ne hanno reso necessaria la redazione. Infatti, è ammesso in situazioni come malattie gravi, calamità, infortuni, viaggi in nave o aeromobile o se il testatore è un militare. Per approfondire, suggeriamo la lettura del nostro articoli sulle diverse forme di testamento in Italia.
Erede, “de cuius”, testatore, legatario
L’erede è una persona o un ente designato per ricevere i beni e le proprietà di una persona deceduta, in base al testamento del defunto o alle leggi sulla successione. Il de cuius (dal latino de cuius hereditate agitur, cioè “della cui eredità si tratta”), invece, è la persona deceduta.
Anche nel caso degli eredi, esistono diverse definizioni:
- Erede testamentario – È l’erede indicato nel testamento dal testatore (la persona defunta che ha redatto il testamento).
- Erede legittimo o legittimario – Gli eredi legittimi sono coloro che, per legge, hanno diritto a una quota dell’eredità (la quota di legittima o più comunemente legittima), anche in assenza di un testamento. Di solito, si tratta dei parenti stretti del defunto, come i figli, il coniuge o i genitori, e la legge stabilisce la percentuale di eredità che spetta loro.
- Erede universale – L’erede universale è la persona designata nel testamento per ricevere tutti i beni e le proprietà del defunto. Eredita quindi l’intero patrimonio.
- Erede particolare – Con questo termine si fa riferimento a un erede che riceve un bene specifico o una somma di denaro specifica in base al testamento, cioè un legato. In questo caso, il successore, noto come legatario, subentra nei rapporti patrimoniali in base alla volontà del defunto o in alcune circostanze specifiche previste dalla legge.
Va quindi fatta una distinzione fondamentale tra eredi e legatari:
- Gli eredi possono decidere se accettare o rifiutare l’eredità; infatti, possono ereditare sia attività che passività patrimoniali, inclusi eventuali debiti contratti in vita dal de cuius.
- I legatari, invece, diventano beneficiari automaticamente senza dover assumere i debiti del defunto, ma hanno comunque la possibilità di rinunciare al legato.
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Ricevere l’eredità: requisiti, limitazioni, rinuncia e diritto di rappresentazione
Per poter ricevere un’eredità, basta essere viventi o nascituri cioè concepiti al tempo dell’apertura della successione. Dunque, l’eredità può riguardare anche un minorenne. Inoltre, non sono solo le persone fisiche a ereditare, possono rientrare nella successione anche le persone giuridiche – enti, associazioni, aziende – esistenti o ancora da costituire, in base a quanto previsto dal testatore.
Ma non tutti hanno i requisiti per ereditare. Infatti, alcune persone sono ritenute dalla legge indegne a succedere all’eredità per aver commesso atti particolarmente gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti (per esempio, in caso di omicidio, tentato omicidio, calunnia). In altri casi, i successori potrebbero decidere di rinunciare all’eredità – è una situazione che si verifica spesso quando il de cuius lascia dei debiti – e hanno 10 anni di tempo per decidere se accettarla o meno.
Queste due circostanze, l’impossibilità di succedere al defunto e la rinuncia all’eredità, non impediscono ai figli degli eredi di “sostituirsi” ai loro parenti nella successione. Infatti, la legge prevede il diritto di rappresentazione, secondo cui i discendenti della persona che riceve un’eredità o un legato e che vi rinuncia o non può accettarla, hanno il diritto di subentrare nella successione. In sostanza, ricevono l’eredità al posto, per esempio, dei genitori.
Ora che abbiamo chiarito i termini più importanti e utilizzati quando si parla di eredità e successioni, vediamo insieme quali parenti rientrano nella successione, cosa accade quando la persona viene a mancare e come vengono ripartire le quote se la successione è legittima. Infine, approfondiamo altri aspetti importanti, anche di natura fiscale, che è bene conoscere quando ci si trova di fronte a un’eredità.
Quali parenti rientrano nella successione e ripartizione delle quote
Quali parenti hanno diritto all’eredità? Partiamo dagli eredi definiti legittimari: il coniuge, i figli e gli ascendenti (cioè, i genitori), che hanno diritto a una quota dell’eredità, per legge. Infatti, se il defunto non ha fatto testamento, se il testamento è stato dichiarato invalido o se il de cuius ha disposto dei propri beni solo in parte, la successione legittima prevede che l’eredità venga distribuita tra i figli, il coniuge e i parenti fino al sesto grado. Non tutti i parenti fino al sesto grado succedono automaticamente; ciò avviene solo in mancanza di soggetti di grado più prossimo.
Approfondiamo meglio.
Ai sensi dell’art. 565 c.c. La successione si devolve secondo un ordine preciso che privilegia i parenti più prossimi, fino ad arrivare allo Stato in assenza di successibili:
1) Coniuge
2) Discendenti: i figli legittimi e naturali del de cuius
3) Ascendenti legittimi: i genitori del de cuius, nel caso in cui non abbia avuto figli
4) Collaterali: fratelli e sorelle del de cuius
5) Altri parenti fino al sesto grado (in questo caso il parente di grado più prossimo esclude tutti gli altri)
6) Lo Stato, in mancanza di altri successibili, che acquista il diritto alla successione senza accettazione
Come funziona la suddivisione se restano coniuge e uno o più figli?
- Se il de cuius lascia coniuge e un figlio: al coniuge spetta ½ dell’eredità e al figlio l’altra ½
- Se il de cuius lascia coniuge e due o più figli: al coniuge spetta 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 verranno suddivisi equamente tra i figli
E per figli si intendono sia i figli legittimi che quelli naturali.
Cosa accade nel caso in cui i due coniugi fossero separati?
Il coniuge separato (non divorziato) del defunto godrà degli stessi diritti ereditari del coniuge non separato, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione. Infatti, al coniuge cui è stata addebitata la separazione viene riconosciuto solamente un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, percepiva gli alimenti dal coniuge deceduto.
E se i due coniugi fossero stati divorziati?
Il coniuge divorziato, di norma, non ha alcun diritto automatico sull’eredità del suo ex coniuge defunto. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni, come previsto dall’articolo 9 bis della legge 898 del 1970 per cui, se al coniuge divorziato è stato riconosciuto il diritto a ricevere pagamenti periodici a titolo di assegno di mantenimento e si trova in uno stato di bisogno, il tribunale può decidere di assegnare un assegno periodico a carico dell’eredità del coniuge defunto, sulla base di diversi elementi (importo degli assegni, la situazione economica del beneficiario, l’eventuale pensione di reversibilità e altri). In più, se il coniuge divorziato riceveva regolarmente l’assegno di mantenimento, prima del decesso dell’ex coniuge, gli eredi del defunto sono tenuti a continuare a soddisfare tali obblighi versando un assegno successorio, ma considerando le circostanze economiche di tutti gli interessati.
Cosa accade se il de cuius non ha figli?
Infine, se il defunto lascia il coniuge senza figli e non sono presenti altri figli nati da altre relazioni o matrimoni, ma sono ancora in vita parenti stretti del defunto (come i genitori, i fratelli o le sorelle), l’eredità sarà suddivisa fra i successibili rimasti:
- se il de cuius lascia il coniuge e i genitori (o anche uno solo dei due): al coniuge spettano 2/3 dell’eredità ed il restante 1/3 spetta ai genitori;
- se lascia il coniuge e uno o più fratelli: al coniuge spettano 2/3 dell’eredità, il restante 1/3 è suddiviso fra i fratelli del defunto;
- se lascia il coniuge, uno o entrambi i genitori e uno o più fratelli/sorelle, al coniuge spettano 2/3 dell’eredità e la restante quota è suddivisa così: 1/4 ai genitori e la quota restante in parti uguali per ciascun fratello.
Gli eredi possono uscire dalla “comunione ereditaria”?
Sì. Quando si apre la successione e prima che avvenga la divisione dei beni, gli eredi diventano “comproprietari dell’eredità”. Una situazione che spesso porta con sé dei contrasti e che può spingere alcuni eredi a uscire dalla “comunione ereditaria” determinata dalla successione mortis causa.
Cosa succede alla morte del defunto? L’iter da seguire
Quando muore una persona, si apre la successione e i passaggi da seguire possono essere sintetizzati in quattro momenti:
1 – Decesso e verifica dell’esistenza di un testamento
Al momento del decesso di una persona (che sia avvenuto in modo naturale o dichiarato presunto da un processo giudiziale), i familiari devono verificare se esiste o meno un testamento. Se sono in dubbio, possono condurre una ricerca presso il Consiglio Notarile Distrettuale o l’Archivio notarile nella zona dell’ultimo domicilio del defunto, oppure interessare il Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente per territorio, oppure un singolo Avvocato.
2 – Apertura della successione: il ruolo del notaio e dell’avvocato
Se il testamento esiste, di solito, è il notaio a cui è stato presentato il documento scritto personalmente dal testatore o che ha preparato il testamento pubblico, a informare immediatamente i familiari. Ed è sempre il notaio ad affiancarli seguendo le fasi necessarie per mettere in atto la successione. Se il testamento non esiste, si rientra nella successione legittima. In questo caso, come abbiamo visto, è la legge a stabilire chi ha il diritto di ereditare ed è sempre possibile rivolgersi a un notaio o a uno studio legale per capire come muoversi.
3 – Dichiarazione di successione
e tassa di successione
Indipendentemente dal tipo di successione – legittima o testamentaria – è necessario presentare la dichiarazione di successione, che consiste in una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, con cui si comunica l’apertura della successione, e a cui può seguire il pagamento della tassa di successione, un’imposta a carico di chi riceve un’eredità o una donazione.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione (coincidente, di regola, con la data del decesso) da parte degli eredi, dei legatari, dei chiamati all’eredità e dei loro rappresentanti, oltre che da eventuali esecutori testamentari o trustee. Sono esonerati il coniuge e i parenti in linea retta se l’eredità non supera 100.000 euro e non comprende beni immobili.
La presentazione avviene telematicamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un CAF, compilando il modulo “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”. Gli eredi residenti all’estero impossibilitati all’invio telematico possono presentarla in forma cartacea presso l’ufficio dell’Agenzia competente per l’ultima residenza italiana del defunto. La presentazione tardiva comporta sanzioni amministrative.
La tassa di successione si calcola sulla base imponibile, cioè sul valore netto dell’asse ereditario, ottenuto sottraendo le passività (debiti del defunto, spese mediche degli ultimi 6 mesi di vita, spese funebri fino a 1.550 euro) dall’attivo (beni immobili, mobili, denaro, titoli, azioni, quote societarie).
Le aliquote variano in base al grado di parentela. Una volta presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta: gli eredi hanno 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione per effettuare il pagamento. Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo si versano invece tramite modello F23.
4 – Subentro nell’eredità
L’ultimo passaggio vede il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, a patto che questi accettino l’eredità.
L’art. 459 c.c. stabilisce il principio fondamentale secondo cui la qualità di erede si acquista solo tramite accettazione. Accettare un’eredità non significa soltanto ricevere dei beni: significa anche farsi carico degli eventuali debiti lasciati dal defunto. Il chiamato all’eredità si trova quindi di fronte a una scelta che può avere conseguenze patrimoniali rilevanti. Per questo la legge prevede:
- L’accettazione pura e semplice: l’erede subentra in tutti i rapporti patrimoniali del defunto senza limitazioni. Quindi acquisisce i beni, ma risponde dei debiti, anche con il proprio patrimonio personale. È la forma più comune, ma può rivelarsi rischiosa quando il de cuius ha lasciato passività significative.
- L’accettazione con beneficio d’inventario: per tutelarsi, la legge prevede uno strumento specifico, l’accettazione con beneficio d’inventario, disciplinata dagli artt. 484 e seguenti del codice civile. Con questa modalità, il patrimonio dell’erede e quello del defunto restano separati, e l’erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. In pratica, il proprio patrimonio personale non è mai a rischio.
Il procedimento prevede una dichiarazione formale resa davanti a un notaio o al Tribunale del luogo di apertura della successione, che viene iscritta nel registro delle successioni e trascritta presso l’Ufficio immobiliare. Presupposto essenziale è la redazione dell’inventario: un elenco dettagliato di tutti i beni, diritti e obblighi del defunto (immobili, conti correnti, debiti, mutui, pendenze fiscali), predisposto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale. È questo documento che “fotografa” la situazione patrimoniale lasciata dal de cuius e permette all’erede di decidere con piena consapevolezza. Il mancato rispetto dei termini previsti per la redazione dell’inventario può comportare la decadenza dal beneficio, con conseguente trasformazione dell’accettazione in pura e semplice.
E l’eredità digitale?
L’avvento dei social network e delle tecnologie digitali nelle nostre vite ha aperto un nuovo dibattito sulla gestione dell’eredità digitale di una persona deceduta. Cosa si intende con questo termine? È il concetto di successione del “patrimonio digitale” di un individuo a terzi dopo la sua morte, che include una vasta gamma di beni e relazioni giuridiche relative alle informazioni archiviate in formato elettronico sui dispositivi del defunto, come smartphone, tablet e altri supporti digitali. Beni che possono avere valore economico o patrimoniale, ma che spesso hanno anche un valore affettivo per i familiari. Sono generalmente protetti da password e possono includere file memorizzati offline o su servizi di cloud computing, account per servizi digitali, messaggi di posta elettronica, conversazioni in chat, contenuti sui social media e criptovalute. Ne parliamo nell’approfondimento sull’accesso all’eredità digitale del defunto.
Casi particolari: donazioni in vita e successione ereditaria
Vediamo infine un caso particolare, la donazione in vita, cioè un contratto mediante il quale una persona (donante) decide di trasferire i propri beni ad altri (donatari) mentre è ancora in vita. Questi beni possono includere denaro, beni mobili o immobili. Per essere giuridicamente valida, la donazione deve essere fatta per puro spirito di liberalità (animus donandi), comportare un arricchimento del beneficiario e, contemporaneamente, un impoverimento del donante. Inoltre, affinché sia efficace, devono essere soddisfatte alcune condizioni:
- Il donante deve avere la capacità di donare (deve essere maggiorenne, non deve essere interdetto per infermità mentale, non deve essere stato condannato all’ergastolo o alla reclusione per un periodo di almeno 5 anni, non deve essere inabilitato o incapace naturale).
- La donazione deve avvenire attraverso un atto pubblico.
- Durante l’atto formale di donazione, devono essere presenti due testimoni disinteressati.
Ne parliamo nell’approfondimento dedicato alle donazioni in vita.
Nella ripartizione dell’asse ereditario tra gli eredi si deve anche tenere conto di quanto è stato agli stessi donato in vita dal de cuius.
La collazione ereditaria
Quando il defunto ha donato beni in vita ai propri parenti più stretti – coniuge, figli legittimi, naturali o adottivi e loro discendenti – e questi accettano l’eredità, scatta l’obbligo di collazione: i beni ricevuti in donazione devono essere “rimessi” nella massa ereditaria, per riequilibrare le quote tra i coeredi. La collazione opera solo tra gli eredi legittimari e nei loro rapporti reciproci, non coinvolge gli altri coeredi.
Rientrano nella collazione le donazioni dirette e indirette, oltre a spese sostenute dal defunto per il matrimonio dei discendenti, per avviarli a un’attività professionale o produttiva, o per premi di polizze vita a loro favore. Sono invece escluse le spese ordinarie di mantenimento, educazione, abbigliamento e quelle per malattia.
La collazione può avvenire in due modi:
- per imputazione (il donatario versa una somma equivalente al valore del bene all’apertura della successione)
- o in natura (il bene viene restituito ed entra nella massa comune).
I beni mobili possono essere collazionati solo per imputazione; per gli immobili non alienati, la scelta spetta al donatario ma deve essere fatta per iscritto e trascritta. In ogni caso, il valore di riferimento è sempre quello stimato all’apertura della successione, non al momento della donazione originaria.
La dispensa dalla collazione
Il de cuius può dispensare un erede dall’obbligo di collazione. In questo caso, il valore del bene donato non viene rimesso nella massa comune, ma va a incidere sulla quota disponibile dell’eredità – cioè sulla parte di cui il testatore può liberamente disporre – lasciando intatta la quota di legittima spettante all’erede.
L’azione di riduzione
Strumento distinto ma complementare alla collazione è l’azione di riduzione: il rimedio con cui l’erede legittimario può far valere in giudizio la lesione della propria quota di legittima, causata da donazioni in vita, legati o disposizioni testamentarie del de cuius. A differenza della collazione, l’azione di riduzione può essere esercitata anche nei confronti di donatari che non siano eredi né discendenti del defunto.
Impugnazione del testamento e strumenti di tutela giudiziale
Il testamento può essere contestato in sede giudiziaria da chiunque abbia un interesse diretto a ottenere una pronuncia. La legge mette a disposizione tre strumenti principali, ciascuno con presupposti e termini diversi:
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Nullità del testamento
Si verifica quando il testamento è privo degli elementi fondamentali che ne garantiscono la validità. Le cause di nullità possono essere formali – come nel caso del testamento olografo scritto da una mano diversa da quella del testatore – o sostanziali, come i patti successori vietati dalla legge o il testamento reciproco. Un testamento nullo è improduttivo di effetti. -
Annullabilità del testamento
Ricorre quando il documento presenta vizi meno gravi, come la mancanza o l’incompletezza della data nel testamento olografo, oppure quando è stato redatto da una persona incapace di intendere e di volere. L’azione di annullamento può essere proposta entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. -
Azione di riduzione per lesione della legittima
È lo strumento con cui i legittimari possono ottenere la reintegrazione della propria quota di eredità, quando questa sia stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni in vita del defunto. Il termine di prescrizione è di dieci anni: per le disposizioni testamentarie decorre da quando il chiamato ha accettato l’eredità; per le donazioni, dall’apertura della successione del donante.
Vi è poi la petizione di eredità, che è uno strumento distinto dall’azione di riduzione.
La petizione di eredità (art. 533 c.c.) consente a chiunque sia stato istituito erede di richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria e la restituzione dei beni ereditari da chiunque li possieda senza titolo. A differenza degli altri rimedi, questa azione è imprescrittibile.
Perché è importante rivolgersi a un legale in caso di eredità?
Come abbiamo visto in questa guida, la materia delle eredità e delle successioni è molto complessa e variegata. L’assistenza di un notaio o di un legale in fase di stesura del testamento, di apertura della successione, di accettazione o rinuncia dell’eredità, ma anche quando si valuta se optare per una donazione in vita o un lascito testamentario, è utile per muoversi con consapevolezza e nel rispetto della legge.
Per una consulenza legale in materia di successioni
Lo Studio Palombarini è disponibile per una consulenza legale; gli uffici sono a Bologna in Via Bovi Campeggi, 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Potete contattarci al numero 051 581410.
Il primo appuntamento in Studio è gratuito.
Precisiamo inoltre che non è possibile dare una consulenza completa e specifica per telefono: vi invitiamo quindi a contattarci per fissare un primo incontro di persona o in videochiamata con l’obiettivo di valutare la situazione e per poter eventualmente formulare un preventivo di spesa, qualora siate interessati ad affidarvi a noi.
