In caso di successione, anche i minorenni possono ereditare? Certamente, ma non possono accettare o rinunciare all’eredità in autonomia. Questo è infatti un dovere di chi, per legge, è responsabile del minore, cioè dei suoi genitori o tutori.

Vediamo dunque quali sono le responsabilità di genitori e tutori nei confronti dei minori che ricevono un’eredità, ma prima un breve riepilogo sui due principali tipi di successione (legittima e testamentaria) e sui diritti che la legge accorda agli eredi per tutelarli, soprattutto quando il defunto, morendo, lascia in eredità anche dei debiti.

Successione legittima e testamentaria: un breve riepilogo

Quando una persona muore lascia in eredità i propri beni dando inizio alla successione, che può essere legittima o testamentaria, vediamole in estrema sintesi.

1) Successione legittima

Si verifica quando la persona muore senza fare testamento o se, pur avendolo fatto, non ha disposto completamente dei suoi beni. In questo caso è la legge che stabilisce chi ha diritto all’eredità.

Per approfondire:

2) Successione testamentaria

Si verifica invece quando il defunto (de cuius), prima della morte, aveva fatto testamento e aveva quindi deciso a chi destinare i propri beni.

Per approfondire: Successione mortis causa: cosa devono fare gli eredi per uscire dalla comunione ereditaria?

Gli eredi possono accettare l’eredità, rinunciarvi o accettarla con beneficio di inventario

Con la successione gli eredi possono acquisire sia i beni che erano di proprietà del de cuius sia gli eventuali debiti, quindi la legge accorda loro la possibilità di scegliere se accettare l’eredità o di rinunciarvi.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita. Nel primo caso, gli eredi devono incaricare un notaio affinché rediga un atto in cui dichiarano di voler subentrare nel patrimonio del de cuius. Nel secondo caso, invece, l’erede deve “compiere un atto dispositivo” del patrimonio della persona defunta, come, ad esempio, la vendita di un immobile ereditato.

Cosa accade se il de cuius lascia dei debiti?

La legge, come abbiamo visto, cerca di tutelare gli eredi per evitare che vengano danneggiati dall’eredità e quindi dà loro la possibilità di rinunciarvi, ma prevede anche un’altra soluzione: l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Con questo sistema è possibile limitare la responsabilità degli eredi per i debiti lasciati dal de cuius, affinché ne rispondano solo nei limiti del valore di quanto ereditato.

Ora che abbiamo percorso molto brevemente i tratti salienti della successione ereditaria, torniamo al caso specifico in cui a ereditare sono dei bambini o dei ragazzi minorenni.

Cosa accade quando l’eredità spetta a dei minori?

Sia che la successione sia testamentaria, sia che si tratti di successione legittima, la decisione di accettare in toto, di rinunciare o di accettare con beneficio di inventario l’eredità non spetta al minore ma ai suoi genitori o tutori. La legge infatti definisce chiaramente quali sono le responsabilità di chi esercita la potestà genitoriale e quali atti giuridici possono compiere i genitori in nome e per conto dei figli.

La responsabilità è di entrambi i genitori: art. 316 del codice civile

La responsabilità genitoriale è di entrambi i genitori che agiscono di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Sempre in accordo fra loro, i genitori decidono anche quale deve essere la residenza abituale del minore. Nel caso in cui il bambino sia nato fuori dal matrimonio e se entrambi i genitori lo hanno riconosciuto, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta a tutti e due.

Se insorge un contrasto su questioni particolarmente importanti, ciascun genitore può rivolgersi al giudice, che sentirà entrambi e anche il minore, se ha compiuto 12 anni. Se il bambino non ha ancora compiuto 12 anni, ma ha capacità di discernimento, il giudice lo ascolterà.

Una volta sentiti tutti, il giudice suggerisce la strada più utile da seguire per il bene del bambino e nell’interesse dell’unità familiare, ma se il contrasto tra i genitori non si placa, attribuisce il potere di decidere ad uno solo dei due, scegliendo la persona che ritiene più adatta a curare l’interesse del figlio. Sarà questo genitore a esercitare la responsabilità genitoriale, mentre l’altro vigilerà sull’istruzione, l’educazione e le condizioni di vita del figlio.

La responsabilità genitoriale vale per entrambi i genitori congiuntamente o per quello che il giudice ha indicato come unico responsabile, fino a che il minore non ha raggiunto la maggiore età o l’emancipazione.

Ora che abbiamo chiarito a chi può spettare la responsabilità genitoriale (nel caso in cui tutti e due i genitori siano in vita e posto che entrambi siano in grado di esercitare questa responsabilità), vediamo quali sono i limiti al loro potere decisionale.

Quali atti giuridici possono compiere i genitori in nome e per conto dei figli?

L’articolo 320 del codice civile prevede che i genitori possano compiere in nome e per conto dei figli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. La norma si limita ad indicare solo gli atti aventi contenuto patrimoniale.

Gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli che non mettono a rischio il patrimonio del minore, per esempio la riscossione di un affitto. In questo caso – salvo la stipulazione di contratti con cui si acquistano o cedono diritti personali di godimento come, per esempio, stipulare un contratto di affitto relativo ad un immobile di proprietà del figlio – le decisioni possono essere fatte disgiuntamente da ciascun genitore.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono, invece, quelli che possono mettere a rischio il patrimonio del minore e che quindi devono essere compiuti di comune accordo dai genitori, per esempio la vendita di una casa intestata al figlio. Per poter compiere questi atti, però, i genitori devono prima ottenere l’autorizzazione dal parte del giudice tutelare, in modo da non ledere l’interesse del minore.

Quali atti, invece, non possono essere fatti in nome e per conto dei figli?

I genitori esercitano la responsabilità genitoriale entro certi limiti e nello specifico non possono (salvo apposita autorizzazione del giudice):

    • alienare (vendere o cedere), ipotecare o dare in pegno i beni ricevuti dal figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte e quindi in caso di eredità
    • accettare o rinunciare ad eredità o legati
    • accettare donazioni
    • procedere allo scioglimento di comunioni
    • contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti che eccedono l’ordinaria amministrazione
    • riscuotere capitali senza essere stati autorizzati dal giudice tutelare, che decide su come devono essere usati

Tutte queste attività elencate non possono essere effettuate dai genitori se non in caso di necessità o utilità evidente per il figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Infatti, in linea generale, l’esercizio di impresa commerciale non è permesso alle ai minori (tranne quelli emancipati). Il codice civile, però, tiene in considerazione la possibilità che l’impresa sia stata ereditata dal minore o ricevuta in donazione.
Se si verificano queste ipotesi, il quinto comma dell’art. 320 consente al minore di continuare l’esercizio dell’impresa, ma solo con una espressa autorizzazione da parte del tribunale, una volta sentito il parere del giudice tutelare.
Infatti, dato che è interesse dello Stato tutelare le imprese in grado di produrre reddito, il giudice tutelare può dare un’autorizzazione provvisoria alla continuazione dell’impresa, purché questo non danneggi il minore e solo in attesa della decisione definitiva da parte del tribunale.

Cosa accade se sorge un conflitto di interessi di natura patrimoniale tra i figli?

Può capitare che i figli “soggetti alla stessa responsabilità genitoriale”, quindi normalmente fratelli e sorelle, si trovino in una situazione di conflitto patrimoniale o che il conflitto sorga fra loro e i genitori, in questi casi il giudice nomina un curatore speciale per i figli. Se invece il conflitto sorge tra i figli ed uno solo dei genitori, la rappresentanza spetta esclusivamente all’altro.

Le responsabilità del tutore

Se il minore è affidato ad un tutore – perché i genitori sono deceduti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale -, anche in questo caso sono previsti dei limiti alle decisioni che il tutore può prendere, soprattutto per gli atti di straordinaria amministrazione, ed in particolare per l’accettazione o rinuncia dell’eredità del minore.

In questo caso è l’art. 374 del codice civile a indicare le regole da seguire, per cui il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:

    • acquistare beni, salvo i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio
    • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio
    • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni
      fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età
    • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi

Eredità e successione dei figli minorenni: cosa fare?

In questo articolo abbiamo presentato brevemente la questione, ma appare chiaro che la successione mortis causa che coinvolge dei minorenni è complessa e delicata, proprio perché gli interessati non hanno ancora l’età, né la facoltà legale, di decidere in autonomia.

Per muoversi con più consapevolezza e per proteggere gli interessi di tutte le parti, il parere di un esperto è molto importante.

Il nostro Studio offre consulenza in materia di eredità e successioni nei suoi uffici di Bologna in Via Bovi Campeggi, 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Potete contattarci al numero 051 581410.

Il primo appuntamento in studio è gratuito.
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