Il patrimonio immobiliare di due debitori veniva sottoposto adesecuzione forzata da un istituto di credito conpignoramento immobiliare.
Con successivo atto di pignoramento un altro istituto di credito iniziò un’ulteriore procedura esecutiva immobiliare, sottoponendo a vincolo lo stesso appartamento ed in più un loro locale adibito a garage.
In tale seconda procedura, poi riunita alla prima, intervennero altri creditori titolati
I debitori si opposero alle suddette espropriazioni immobiliari riunite, intentate ai loro danni, deducendo, in particolare, l’inesistenza del titolo esecutivo azionato del secondo istituto di credito, per gravi carenze nella notificazione del decreto ingiuntivo in cui esso consisteva, con conseguente illegittimità e nullità di tutti gli atti di esecuzione, nonchè la sopravvenuta carenza di legittimazione del primo istituto di credito, avendo questa ceduto il credito ad un’agenzia di recupero credito, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla cessione.
L’opposizione veniva parzialmente accolta.
Avverso tale sentenza i debitori promuovevano ricorso per Cassazione sulla base del seguente quesito di diritto: “dica la Ecc.ma Suprema Corte adita se, a seguito della declaratoria di inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo, sono nulli o comunque invalidi tutti gli atti compiuti dal creditore procedente, ed in particolare il suo atto di pignoramento, la sua istanza di vendita e la sua produzione di documenti ipocatastali; e se la invalidità di tali atti travolge gli atti di intervento e quelli successivi compiuti dai creditori intervenuti”.
Sul punto si registrano due orientamenti giurisprudenziali:
A) uno, che, sulla premessa che i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l’intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l’effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene, fa leva sul fatto che il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente sia da quello che lo ha preceduto, sia da quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento; sicchè, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cuiall’art. 493 c.p.c., se, da un lato, il titolo esecutivo consente all’intervenuto di sopperire anche all’eventuale inerzia del creditore procedente, dall’altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente travolge ogni intervento, titolato o meno, qualora non sia stato integrato da pignoramenti successivi; (Cass. 3531/2009)
B) un altro, che, attribuendo rilevanza meramente oggettiva alle attività spiegate per l’impulso e lo sviluppo del processo esecutivo (con totale indifferenza, dunque, rispetto a quale dei creditori muniti di titolo esecutivo le abbia poste in essere), sostiene l’insensibilità del processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal procedente (anche in mancanza di pignoramento successivo o ulteriore poi riunito) purchè il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia. (Cass. 427/1978)
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 61/2014, ha ritenuto corretto il secondo orientamento giurisprudenziale affermando il seguente principio:
“nel processo d’esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell’interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento.
Ne consegue che, qualora, dopo l’intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l’illegittimità dell’azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido (secondo quanto si preciserà in seguito), non è caducato, bensì resta quale primo atto dell’iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante.”
In altri termini, una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente all’epoca, il processo stesso può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo.
Secondo la Corte è proprio l’indiscutibile pariteticità di posizioni tra creditore pignorante e creditore titolato interveniente, nonché la interscambiabilità degli atti, nel quadro di completezza dell’azione esecutiva, che pone in dubbio la tesi sostenuta dalla sentenza del 2009, fondata sul principio di autonomia dei singoli pignoramenti (sancitodall’art. 493 c.p.c.), il quale condurrebbe “alla speculare conclusione che il pignoramento iniziale del creditore procedente, se non integrato da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno, nell’ipotesi di sua successiva caducazione”.
Infatti, che, ai sensidell’art. 493 c.p.c., ciascun pignoramento, tra quelli che hanno colpito il medesimo bene, abbia “effetto indipendente” rispetto agli altri, e, quindi, pur nell’unità del processo, conservi la propria individualità ed autonomia, è principio indiscusso in dottrina ed in giurisprudenza Ciononostante, questo principio non consente di farvi conseguire una sorta di subordinazione del creditore titolato interveniente rispetto a quello procedente e che, soprattutto, il primo sia tenuto ad effettuare (invece che l’intervento) un proprio, autonomo pignoramento, al fine di non essere travolto dell’eventuale, infausta sorte del titolo del procedente.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite va comunque precisato:
1) innanzitutto va chiarito che quel principio di fondo non trova applicazione nel caso in cui uno o più creditori, muniti di titolo esecutivo, intervengano nel processo esecutivo dopo che sia stata pronunciata la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente e, quindi, sia sopravvenuta l’illegittimità dell’azione esecutiva da lui esercitata. In questa ipotesi, il pignoramento, relativo a processo nel quale non sia ancora intervenuto alcun creditore munito di titolo esecutivo, diviene invalido e rende illegittima l’azione esecutiva fino a quel momento esercitata.
Sicchè, non esistendo un valido pignoramento al quale ricollegarsi, il processo esecutivo è ormai improseguibile e non consente interventi successivi.
2) inoltre il principio espresso dalla Cassazione è da intendersi riferito all’ipotesi di sopravvenuta invalidità del titolo esecutivo derivata dalla c.d. caducazione (dunque una invalidità sopravvenuta nel corso del procedimento), dalla quale occorre distinguere le diverse ipotesi di invalidità originaria del pignoramento, sia per difetto ab origine di titolo esecutivo, sia per vizi intrinseci all’atto o per mancanza dei presupposti processuali dell’azione esecutiva.
In conclusione, il principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite è così riassumibile
“Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poichè nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finchè il titolo del creditore procedente ha conservato validità”.