La vendita con incanto è disciplinata nel libro III, Titolo II, Sezione III, paragrafo 3 del codice di procedura civile.
L’art. 576 disciplina il contenuto dell’ordinanza di vendita con la quale il Giudice dell’Esecuzione ordina l’incanto.
Con tale ordinanza il Giudice stabilisce:
1. se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2. il prezzo base dell’incanto, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.;
3. il giorno e l’ora dell’udienza di vendita con incanto;
4. il termine che deve decorrere tra la pubblicità dell’avviso di vendita e la vendita con incanto;
5. l’ammontare della cauzione, da fissarsi comunque in misura non superiore ad un decimo del prezzo base d’asta, e il termine entro il quale la stessa deve essere versata;
6. la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte (c.d. rilanci);
7. il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.
Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso, a fare offerte all’incanto personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. Gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare: in caso di aggiudicazione, l’avvocato è tenuto a dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.
Per partecipare alla vendita con incanto è necessario versare la cauzione nei modi e nei termini di cui all’ordinanza che dispone la vendita.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non si sia presentato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, nel qual caso la cauzione è restituita solo nella misura di nove decimi dell’intero, la restante parte viene trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.(art. 580)
L’incanto si tiene davanti al Giudice dell’Esecuzione nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita (c.d. rilancio).
Trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.
Ogni offerente è vincolato dalla propria offerta fino a quando la stessa non viene superata da un’altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.
L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale. In mancanza le comunicazioni e notificazioni si effettuano in cancelleria.
Nonostante l’avvenuta aggiudicazione del bene, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni superiori di almeno un quinto al prezzo finale di aggiudicazione.
Per presentare un’offerta dopo l’incanto, è necessario depositare un offerta in busta chiusa (art. 571) e versare una cauzione pari al doppio della somma a titolo di cauzione fissata nell’ordinanza di vendita.
Il Giudice, verificata la regolarità delle offerte, fissa una data per la gara, pubblicizzata con le stesse modalità di cui all’art. 570 c.p.c. e di cui viene informato anche l’aggiudicatario, e un termine per la presentazione di nuove offerte.
Alla gara sono ammessi, oltre a coloro che presentano un’offerta dopo l’incanto e l’aggiudicatario, anche i partecipanti al primo incanto, previa integrazione della cauzione.
Se nel giorno fissato per la gara nessuno degli offerenti in aumento compare, l’aggiudicazione diviene definitiva e gli offerenti perdono la cauzione prestata, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo.
Una volta che l’offerente si sia definitivamente aggiudicato il bene, entro il termine e con le modalità fissati dal Giudice dell’Esecuzione con decreto, dovrà versare il prezzo residuo al netto della cauzione.
Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice pronuncia un decreto con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato riportandone gli estremi catastali così come indicati nell’ordinanza di vendita e ordinando al Conservatore la cancellazione della trascrizione dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Ordina altresì la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Tale decreto contiene, inoltre, l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto e costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio. (art. 586 c.p.c.)
Se l’aggiudicatario non versa il prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone una nuova vendita con incanto ai sensi degli artt. 576 e ss. c.p.c.
Se il prezzo che si ricava dalla nuova vendita, unito alla cauzione confiscata, è inferiore a quello raggiunto nella vendita precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.