L’espropriazione forzata è il procedimento avviato dal creditore di un certa somma di denaro per recuperare dal debitore, contro la sua volontà, denaro o altri beni che, una volta venduti (liquidati), gli consentiranno di soddisfare il suo credito. L’espropriazione forzata può assumere diverse forme a seconda che il creditore si rivalga su:

– beni mobili: espropriazione mobiliare
– beni immobili: espropriazione immobiliare
– crediti

Sta al creditore scegliere se rivalersi sui beni immobili o mobili del debitore.

Espropriazione immobiliare

Si verifica un’espropriazione immobiliare quando l’oggetto della procedura esecutiva è un diritto di proprietà, di usufrutto o di superficie su beni immobili, comprese le relative pertinenze, i frutti pendenti e i mobili che lo arredano. Si tratta quindi di case, terreni, palazzi, ville…

Attenzione però, la legge stabilisce che se il creditore vanta un’ipoteca su un bene del debitore, non può avvalersi su altri immobili se non ha prima espropriato quello ipotecato.

Espropriazione mobiliare

Si verifica un’espropriazione mobiliare quando l’esecuzione forzata ha per oggetto beni mobili del debitore: veicoli (automobili, moto, barche), contanti e gioielli presenti nella sua abitazione e titoli di credito. La legge impone però dei limiti all’espropriazione di questi beni, stabilendo che esistono beni mobili che non possono essere assolutamente espropriati (articolo 514 del codice di procedura civile) ed altri che hanno una impignorabilità relativa (articolo 515 del codice di procedura civile)

Beni mobili che non possono essere assolutamente pignorati (espropriati)

Sono i beni che hanno un valore religioso importante per il debitore o che permettono il suo sostentamento e quello della sua famiglia. Sono anche gli oggetti indispensabili per condurre una vita dignitosa: vestiti, biancheria, tavolo e sedie per la consumazione dei pasti, stufa, frigorifero, cibo…

Beni mobili relativamente impignorabili

La legge identifica anche altri beni, la cui pignorabilità è relativa o determinata dalle circostanze.
Per esempio Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro” (art.515 c.p.c.)

Come avviene l’espropriazione forzata

Prima di avviare la procedura di esecuzione vera e propria, il creditore deve notificare al debitore due atti fondamentali:

1) Il titolo esecutivo, che sancisce il suo diritto a procedere coattivamente per ottenere il credito

Il titolo esecutivo è il documento che accerta il diritto del creditore a richiedere l’espropriazione e la vendita dei beni del debitore per ricavarne una somma di denaro necessaria a coprire il debito. Dev’essere notificato personalmente al debitore e può trattarsi di:
– una sentenza
– una scrittura privata autenticata
– una cambiale o altri titoli di credito di pari efficacia
– i provvedimenti e gli atti cui la legge attribuisce efficacia esecutiva
– gli atti ricevuti da notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli

2) Il precetto, che anticipa l’inizio del processo esecutivo

Con il precetto il creditore intima al debitore che intende procedere con la riscossione del suo credito, come comunicato nel titolo esecutivo, entro il termine di 10 giorni e che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo, procederà all’esecuzione forzata dei suoi beni.

Il precetto può essere redatto da un avvocato o dal creditore stesso che dovrà poi firmarlo personalmente. Può anche essere notificato contestualmente al titolo esecutivo.

Una volta notificati titolo esecutivo e precetto, prende il via la procedura di espropriazione, che segue tre fasi principali:
1) Pignoramento
2) Vendita e assegnazione del bene pignorato
3) Distribuzione della somma ricavata dalla vendita

Infografica che illustra le fasi dell'espropriazione forzata

Infografica che illustra le fasi dell’espropriazione forzata

1) Pignoramento

Il pignoramento è l’atto che segna l’inizio della procedura di espropriazione. Serve a “bloccare” i beni su cui il creditore intende rivalersi per avere soddisfazione del suo credito. In questo modo il debitore non potrà più disporne.

Una volta trascorso inutilmente il periodo stabilito dal precetto, che costituisce l’ultima possibilità per il debitore di restituire la somma dovuta al creditore, ha inizio il pignoramento, che assume diverse forme a seconda che l’oggetto sia un bene mobiliare o immobiliare.

Pignoramento in caso di espropriazione immobiliare


Il creditore individua il bene immobile da espropriare e lo notifica al debitore
.
A seguire l’atto di pignoramento viene trascritto indicando esattamente quale immobile, quali beni e quali diritti immobiliari (usufrutto, servitù, enfiteusi…) del debitore devono essere espropriati.

Subito dopo la notifica del pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto e le relative note di trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione.
Successivamente consegna al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione.
Questi poi, assistito dal suo avvocato, entro 15 giorni, pena la perdita di efficacia del pignoramento, deve depositare copia conforme di questi documenti, del titolo esecutivo e del precetto e di altri documenti necessari a procedere, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione forzata.

Con il pignoramento il debitore diventa il custode dell’immobile e delle varie pertinenze se presenti, ma non ha diritto a ricevere alcun compenso per questa attività.

E’ possibile che il creditore che ha avviato il procedimento o un altro creditore intervenuto successivamente, presentino istanza al giudice perché venga nominata custode una persona diversa, se l’immobile non è occupato dal debitore.

In ogni caso, il custode dell’immobile ha una serie di obblighi e divieti da rispettare, pena la sua sostituzione da parte del giudice.

Cosa accade se sono presenti più creditori

Se oltre al creditore che ha promosso l’espropriazione sono presenti altri creditori, la situazione cambia a seconda che intervengano prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita dell’immobile. Se intervengono prima possono partecipare all’espropriazione.
Se invece intervengono dopo, fino all’udienza fissata per la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, possono godere del denaro solo se resta qualcosa da suddividere, dopo che sono stati soddisfatti il creditore che ha avviato l’esproprio e i creditori che si sono fatti avanti prima della prima udienza.

A meno che non si tratti di creditori privilegiati (articolo 2475 e seguenti del Codice Civile): in questo caso partecipano anche loro alla distribuzione del denaro ricavato dalla vendita.

Pignoramento in caso di espropriazione mobiliare

Abbiamo già visto che la legge esclude in via assoluta e relativa alcuni beni dal pignoramento.
A differenza del pignoramento immobiliare la situazione cambia a seconda che si tratti di un pignoramento di beni mobili verso il debitore o verso terzi.

 

Espropriazione mobiliare verso il debitore

Il creditore dopo aver notificato al debitore titolo esecutivo e precetto, deve fare richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario. Questi deve recarsi presso l’abitazione del debitore o presso altri luoghi (case, uffici) di sua proprietà per ricercare le cose da pignorare e redigere il verbale di pignoramento. L’ufficiale giudiziario può pignorare sia beni mobili (autoveicoli, mobili, gioielli…) sia denaro e titoli di credito. Perché il pignoramento si realizzi è sufficiente che si trovino in luoghi accessibili al debitore e non è necessario che l’ufficiale giudiziario ne verifichi la proprietà.

In ogni caso, l’ufficiale giudiziario sceglierà i beni che riterrà più facili da vendere e dal valore economico maggiore, preferibilmente denaro, gioielli e titoli di credito.

In questo caso l’atto di pignoramento viene redatto dall’ufficiale giudiziario e consiste in un verbale che riporta quali beni sono stati pignorati, in che stato si trovano, quanto potrebbero valere e come conservarli. Successivamente consegna al creditore verbale, titolo esecutivo e precetto, in modo che possa depositarne le copie conformi presso la cancelleria del tribunale preposto all’esecuzione forzata entro 15 giorni, pena la perdita di efficacia del pignoramento.

Cosa accade se sono presenti più creditori?

Analogamente al pignoramento dell’immobile, anche in questo caso la situazione cambia a seconda che i creditori si facciano avanti prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, o non oltre la data di presentazione del ricorso, nel caso in cui il valore dei beni pignorati non superi i 20.000 euro. Nel primo caso concorrono al pignoramento. Nel secondo potranno godere di quanto resta dalla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, a meno che non siano creditori privilegiati.

Espropriazione mobiliare verso terzi

In questo caso il pignoramento deve essere notificato sia al debitore che al terzo soggetto.
L’atto di pignoramento deve contenere:

  • l’ingiunzione nei confronti del debitore con indicazione del credito per cui si procede al pignoramento
  • l’intimazione al terzo soggetto di non disporre dei beni dovuti al debitore pignorato
  • la citazione verso entrambi (debitore e terzo) a comparire davanti al giudice perché il terzo dichiari a quanto ammonta il proprio debito nei confronti del debitore pignorato

2) Vendita e assegnazione del bene pignorato

In questa fase i beni vengono liquidati attraverso la vendita, si parla di liquidazione forzata.

Passati 10 giorni dal pignoramento il creditore può fare istanza di vendita dell’immobile pignorato (nel caso di espropriazione immobiliare) o di vendita dei beni mobiliari e distribuzione del denaro pignorato (nel caso di espropriazione mobiliare).

Nel caso di espropriazione immobiliare, una volta autorizzata la vendita, questa può avvenire al pubblico incanto (cioè all’asta), o senza incanto. In questo secondo caso, gli acquirenti potenziali possono fare un’offerta in busta chiusa al giudice entro il termine stabilito. L’offerta può essere rifiutata se il prezzo proposto è inferiore di oltre un quarto rispetto a quello stabilito nell’ordinanza oppure se l’interessato all’acquisto non versa una cauzione di almeno un decimo del prezzo proposto per la vendita. Se gli offerenti sono più di uno tra gli stessi viene svolta una gara a rilancio, alla fine della quale il bene viene aggiudicato al miglior offerente

Il ricavato della vendita viene quindi distribuito tra i creditori. Fra questi hanno la precedenza i creditori privilegiati e i creditori ipotecari.

3) Distribuzione della somma fra i creditori

L’ultima fase dell’espropriazione è la distribuzione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita. A seconda del numero e del tipo di creditori, cambia la ripartizione:

  • se c’è un solo creditore pignorante e nel frattempo non ne sono intervenuti altri, questo percepisce tutta la somma
  • se ci sono più creditori, il giudice distribuisce la somma secondo un piano di riparto

Consulenza legale in materia di espropriazioni mobiliari e immobiliari

La scelta di ricorrere ad una espropriazione, o come si dice comunemente, di “pignorare” i beni di un debitore, è spesso difficile sia per chi la promuove sia, soprattutto, per chi la subisce.

E’ un procedimento delicato, complesso, che richiede molta esperienza e conoscenza delle procedure legali e processuali.

Non solo, anche i potenziali acquirenti di un immobile venduto all’asta hanno spesso bisogno di assistenza legale per non incorrere in vizi di forma o procedura tali da compromettere l’acquisto.

L’Avvocato Stefano Mantegazza, grande appassionato di diritto civile e immobiliare, ha seguito numerosi casi di espropriazione immobiliare ed è a disposizione di chi desidera ricevere maggiori informazioni su questo procedimento: creditori che intendono avviare l’esecuzione, debitori che intendono resistere al pignoramento e acquirenti interessati alle vendite all’asta.

Lo Studio legale Palombarini e Mantegazza è a Bologna in Via d’Azeglio 58, Sasso Marconi in Via Porrettana 341 e Padova, in Via S. Camillo De Lellis, 37.

Per concordare un appuntamento potete contattarci al numero 051 581410. Il primo appuntamento è gratuito.