Questa settimana abbiamo ritenuto importante riportare tre diversi contributi tratti direttamente dal sito internet di Magistratura Democratica
Il sito contiene materiale di stretta attualità giuridica, approfondimenti, analisi di provvedimenti di legge in via di emanazione o da poco approvati, temi culturali e politici.
Abbiamo raccolto e riproponiamo tre diversi argomenti oggetto di riflessione da parte di M.D.
Uno di forte impatto umano, ossia il grave problema degli sbarchi marini di immigrati, spesso occasione di tragedie e perdite di vite umane: riportiamo l’opinione del segretario generale di MD Anna Canepa.
Il secondo riguarda altro tema di stretta attualità, anche se di tenore del tutto diverso, ossia la discussione attorno alle ferie dei magistrati, ed abbiamo riportato un commento del giudice Claudio Castelli.
Infine un ricordo, da parte di Gianfranco Gilardi, di Carlo Verardi, giudice di Bologna, scomparso nel 2001, ma ancora vivo nel ricordo di tutti gli operatori del diritto di Bologna e di tutta Italia, per le sue grandi doti di giurista e umane.
1. Le ferie dei magistrati sono stabilite con norma dell’ordinamento giudiziario. Nell’ordinamento giudiziario del 1941 originariamente si parlava di ferie il cui periodo veniva fissato ogni anno dal Primo Presidente della Corte di Cassazione (ed erano sessanta giorni). Era semplicemente un periodo in cui gli uffici erano chiusi, salvo una ristretta tipologie di cause non a caso previste dallo stesso Ordinamento Giudiziario negli articoli immediatamente seguenti quello relativo ai termini di sospensione feriale. Il collegamento tra ferie, inteso in senso lato, e sospensione dei termini feriali era quindi strettissimo, come dimostra il collocamento della norma ed il periodo coincidente.
2. Nel 1961 il periodo di sospensione dei termini viene stabilito con legge e nel 1979 le ferie vengono quantificate in 45 giorni, ovviamente del tutto coincidenti con il periodo di sospensione dei termini. Sparisce il riferimento ai quindici giorni da dedicare al deposito dei provvedimenti introitati.
3. La norma anche dopo le modifiche intervenute era direttamente collegata alla sospensione feriale dei termini con cui doveva tendenzialmente coincidere, tanto che quando vengono regolati con legge i termini feriali si determina una situazione di totale identità tra periodo di sospensione dei termini e ferie. Non a caso in nessuna norma si parlava e si parla di giorni lavorativi, proprio perché la logica non era quella contrattuale della mancanza dall’ufficio in giorni lavorativi, ma istituzionale e prestazionale tipica di un’attività non contrattualizzata, che indica quando gli uffici sono aperti a pieno regime e quando sono in fase di sospensione.
4. Non paiono risolutive al riguardo le due norme contenute al riguardo nel codice di procedura civile e nel regolamento di esecuzione del codice di procedura penale. L’art. 155 cpc parla del sabato come giorno a tutti gli effetti lavorativo, ma scopo della norma è delineare i termini processuali e l’art.14 del regolamento di esecuzione c.p.p. consente le attività di indagine anche nei giorni festivi. Norme processuali che testimoniano la specificità dell’attività giurisdizionale che non può essere ingabbiata rigidamente in schemi tipici del pubblico impiego.
5. La nuova norma fa saltare il rapporto ferie – periodo feriale, ma non passa ad alcuna contrattualizzazione che definisca cos’è e quale è il giorno lavorativo e lascia un’amplissima competenza di determinazione a livello organizzativo al C.S.M. e agli altri organi di autogoverno (vedi comma 4 del nuovo art. 8 bis).
6. La prima conseguenza di ciò è la liberalizzazione delle ferie che non devono più necessariamente coincidere con il periodo feriale e che devono essere organizzate e concordate sulla base della programmazione e delle esigenze organizzative degli uffici, oltre che ovviamente dei desiderata dei magistrati.
7. Per giorni è ovvio che non può intendersi giorni di calendario, né in un’attività del tutto particolare come quella giudiziaria, si possono definire come i giorni lavorativi. Ben sappiamo come vi siano udienze e turni anche diffusi che vengono tenuti le domeniche e nei giorni festivi. E sappiamo anche che l’attività lavorativa va ben oltre l’attività svolta nell’ufficio, quale la stesura dei provvedimenti o lo studio dei processi, che flessibilmente viene svolta anche sabato e domenica e da ogni luogo. Tra l’altro oggi una delle potenzialità e comodità del Processo Civile Telematico è proprio il telelavoro, ovvero la possibilità (già oggi ampiamente utilizzata) di stendere e depositare da luoghi fuori ufficio i provvedimenti. L’unica possibile identificazione dei giorni con cui vanno identificate le ferie è quindi quella dei giorni di piena attività in cui normalmente vengono tabellarmente previste le udienze. Ovvero dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
8. I giorni con cui identificare le ferie di cui alla nuova norna sono quindi cinque alla settimana. Ovviamente ciò impone di coordinare le esigenze del singolo con quelle dell’ufficio con una programmazione concordata dal capo dell’ufficio, onde evitare rinvii e conseguenze negative derivanti da una mancata progettazione. Ovviamente sarà cura del dirigente assicurarsi che le presenze nel periodo di sospensione dei termini siano le minime possibili.
9. La seconda conseguenza è che le ferie, una volta rotto il vincolo con il periodo feriale, anche per i magistrati tornano ad essere momento di ricostruzione delle proprie energie lavorative e quindi devono quanto più possibile essere vere, senza impegni lavorativi diretti o indiretti. Da ciò consegue che a livello statistico (non processuale perché non si può incidere su tale aspetto) il periodo delle ferie va sterilizzato e non tenuto conto ai fini del rispetto dei termini di deposito. Ciò comporta che il magistrato dovrà introitare nel periodo immediatamente precedente a periodi feriali congrui un numero di provvedimenti da stendere compatibile con i giorni di attività prima dell’inizio delle ferie, anche per evitare specie nel settore penale un aggravio delle incombenze delle cancellerie. Anche qui si tratta di strutturare a livello organizzativo, a cura del dirigente dell’ufficio e del magistrato, le udienze in modo compatibile.
10. Continua a non essere prevista la presenza obbligatoria quotidiana in ufficio. Sotto questo profilo le risposte a quesiti del C.S.M. mantengono una perdurante validità, e va ribadita la flessibilità del tipo di rapporto. Presenza obbligatoria che in molti uffici, sarebbe del resto impossibile per mancanza di spazi e che in un’epoca di digitalizzazione risulta sempre più anacronistica. Da ciò consegue però l’impossibilità di operare sul recupero dei giorni di turno domenicali o nelle festività. Recupero dei turni o delle diverse forme esistenti di reperibilità che comporterebbe una inevitabile regolamentazione (tipica delle attività contrattualizzate, quale non è la magistratura), stante l’estrema differenza di forme di turni e reperibilità. Non solo, ma in tal modo si arriverebbe a trattamenti estremamente diseguali, a seconda dei differenti mestieri e delle dimensioni degli uffici, in contrasto con la volontà unitaria del legislatore.
11. Ne conseguono le seguenti conclusioni:
- Mantenimento dell’impostazione della magistratura come disciplina regolata dall’ordinamento e non contrattualizzata.
- Liberalizzazione del periodo feriale.
- Programmazione dello stesso sulla base delle proposte dell’interessato e delle esigenze dell’ufficio.
- Computo delle ferie calcolandole dal lunedì al venerdì, ovvero in linea di massima sei settimane oltre ai giorni di festività soppresse..
- Sterilizzazione del periodo delle ferie dai termini di deposito dei provvedimenti a fini statistici e professionali.
- Esclusione dalla presenza obbligatoria in ufficio.