La legge di stabilità del 2016, pubblicata in G.U. del 30 dicembre 2015, n. 302, ha istituito in via sperimentale, all’art. 1 commi 414, 415 e 416, il fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016  e  di  500.000  euro  per  l’anno  2017.

Il comma 415 dispone che il coniuge in stato di bisogno che non sia in  grado di provvedere  al mantenimento  proprio  e  dei  figli  minori,  oltre  che  dei  figli maggiorenni portatori di  handicap  grave,  conviventi, possa avvalersi delle predette risorse qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156  del codice civile per inadempienza del coniuge che vi  era  tenuto. Lo stesso comma, inoltre, prevede che il coniuge in stato di bisogno possa accedere al fondo attraverso un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato. Nello specifico, dovrà essere presentata un’apposita istanza da depositare nella cancelleria del  tribunale  del luogo  ove  ha  residenza il coniuge in stato di bisogno,  per  l’anticipazione  di  una  somma  non superiore  all’importo  dell’assegno  medesimo.  Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, valuterà l’ammissibilità dell’istanza  medesima  e, qualora ritenga sussistenti i presupposti sopra esposti,  la  trasmetterà  al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma.

Diversamente, qualora il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritenga sussistenti i presupposti per  la  trasmissione  dell’istanza  al Ministero della giustizia,  provvederà  al  rigetto  della  stessa  con decreto  non  impugnabile. Infine, la norma dispone che il Ministero della giustizia si debba rivalere sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.