La legge di stabilità del 2016, pubblicata in G.U. del 30 dicembre 2015, n. 302, ha istituito in via sperimentale, all’art. 1 commi 414, 415 e 416, il fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
Il comma 415 dispone che il coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, possa avvalersi delle predette risorse qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. Lo stesso comma, inoltre, prevede che il coniuge in stato di bisogno possa accedere al fondo attraverso un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato. Nello specifico, dovrà essere presentata un’apposita istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza il coniuge in stato di bisogno, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, valuterà l’ammissibilità dell’istanza medesima e, qualora ritenga sussistenti i presupposti sopra esposti, la trasmetterà al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma.
Diversamente, qualora il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritenga sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvederà al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Infine, la norma dispone che il Ministero della giustizia si debba rivalere sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.