Durante la nostra attività in studio, una delle domande a cui capita più spesso di rispondere è “come fare testamento?”. Molte persone, infatti, non hanno un’idea chiara e precisa su come funzioni questo istituto giuridico. In cosa consiste esattamente? Quali sono le forme di testamento previste in Italia? In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza e di rispondere a queste domande.

Testamento: in cosa consiste?

Si tratta di uno strumento legale che consente a una persona, definita testatore, di disporre dei propri beni e proprietà, dopo la propria morte. Disciplinato dall’articolo 587 del Codice Civile, si tratta di un atto revocabile “con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

È considerato un atto a contenuto patrimoniale strettamente personale, per cui non può essere redatto da terzi o da un rappresentante: nessuno può dare quindi disposizioni sull’eredità al posto del soggetto interessato. Può essere revocato in modo esplicito (in base all’articolo 680 c.c.) o implicito (in base all’articolo 682 c.c.).

Nel caso in cui alla morte del soggetto manchi un testamento, la legge stabilisce direttamente i beneficiari della successione e la percentuale di eredità che spetta loro, attraverso l’istituto della successione legittima (art. 565 c.c.)

Forme di testamento: quali sono le tipologie ammesse dall’ordinamento italiano?

Esistono vari tipi di testamento: olografo, pubblico, segreto e, seppur molto raro, speciale. Analizziamole nel dettaglio e vediamo in cosa consistono.

Testamento olografo

È la forma più semplice e comune di testamento in Italia, disciplinato dall’articolo 602 c.c. Si tratta di una scrittura privata: il testamento deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto da chi lo fa. La mancanza di autografia e sottoscrizione rendono infatti nullo il testamento.

Questo tipo di testamento può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore (non deve essere nemmeno necessariamente carta), e non ammette quindi il ricorso a strumenti di scrittura meccanica, come il computer. È l’unica forma testamentaria che non richiede la presenza di un notaio o di testimoni: il testatore può conservarlo dove ritiene opportuno, senza darne comunicazione ad alcuno.

Tuttavia, proprio per la sua forma privata, è un atto sottoposto al rischio di distruzione, smarrimento o contestazione da parte degli eredi, per cui è preferibile affidare il proprio testamento a una persona di fiducia o depositarlo presso un notaio. Inoltre, chiunque sia in possesso di un testamento olografo di altri è obbligato per legge a consegnarlo a un notaio, chiedendone la pubblicazione, non appena venga a conoscenza della morte del testatore.

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Testamento pubblico

A differenza del testamento olografo, quello pubblico viene redatto davanti a un notaio e almeno due testimoni (art. 603 c.c.). Il testatore esprime le sue volontà verbalmente, e il notaio le registra per iscritto in un atto pubblico in presenza, appunto, dei testimoni. Il notaio si assicura che il testatore abbia piena facoltà di disporre dei suoi beni, e il testamento deve essere sottoscritto da tutti i soggetti presenti alla formalizzazione dell’atto. Anche in questo caso devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione.

Rispetto al testamento olografo, questa forma testamentaria offre senz’altro maggiori garanzie di validità e di legittimità: il notaio conserva infatti una copia del testamento, venendo così meno il rischio di smarrimento o distruzione del documento.

Testamento segreto

È una forma particolare di testamento, poco frequente. Innanzitutto, può essere scritto dal testatore e sottoscritto in calce o da un terzo anche con mezzi meccanici, purché sia firmato in ogni mezzo foglio. Ma come funziona?

Il testatore sottoscrive un testamento e lo consegna in presenza di due testimoni personalmente al notaio, già chiuso e sigillato oppure aperto (in quest’ultimo caso, la chiusura della scheda testamentaria è effettuata dal notaio stesso). Il notaio redige un verbale di ricevimento che ha natura di atto pubblico, mentre la scheda testamentaria chiusa nella busta ha natura di scrittura privata (art. 604 c.c.). Questo testamento deve il suo nome alla segretezza di quanto disposto in esso. Infatti, sia il notaio che i testimoni presenti ignorano la volontà testamentaria, che rimane segreta fino alla morte del testatore. Dopo il decesso, il notaio apre la busta e dà esecuzione alle volontà contenute nel testamento.

Sicuramente si tratta di una forma testamentaria che presenta diversi vantaggi, tra cui quello della della riservatezza, della certezza della data e di una conservazione tutelata, ma al tempo stesso è ricca di formalità e per questo col tempo è caduta in disuso.

Testamento speciale

Oltre ai cosiddetti “testamenti ordinari” sopracitati, c’è una forma testamentaria a cui, come suggerisce il nome stesso, si può ricorrere solo in via straordinaria, ovvero quando è impossibile disporre dei propri beni secondo gli altri mezzi previsti dalla legge, in quanto ricorrono determinate circostanze, tali da impedire la possibilità di rivolgersi a un notaio.

Proprio per il loro carattere di eccezionalità, infatti, si tratta di testamenti che richiedono meno formalità e vincoli rispetto ai testamenti pubblici e olografi. Per contro, terminate le condizioni straordinarie che lo hanno reso necessario – tre mesi -, l’atto perde di validità. Ma in quali casi è ammesso?

  • In caso di malattia, calamità o infortuni.
  • Nel caso in cui il testatore si trovi a bordo di una nave o di un aeromobile.
  • Nel caso in cui il soggetto sia un militare.

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