Torniamo ad occuparci come sempre di diritto del lavoro e lo facciamo consultando il sito Wikilabour che riporta la notizia della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento di legge in merito alla nota questione spesso oggetto delle cronache giornalistiche, ossia quella cosi detta dei “furbetti del cartellino”
“Decreto legislativo 20 giugno 2016 n. 116, in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2016 n. 149 Accelerato il procedimento disciplinare per l’espulsione del pubblico dipendente in caso di falsa attestazione della sua presenza in ufficio. Uno dei primi decreti di attuazione della delega per il riordino della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si occupa del procedimento relativo al licenziamento disciplinare del dipendente in caso di falsa attestazione della sua presenza in ufficio, previsto dall’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001, come inserito da una legge del 2009 (D. Lgs. n. 150/2009, art. 69). Dopo aver meglio precisato la nozione di falsa attestazione della presenza, l’attuale decreto legislativo impone, in caso di flagranza o di accertamento mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione delle presenze, l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente (salvo il diritto all’assegno alimentare), con contestuale contestazione disciplinare e accelera l’ulteriore seguito del procedimento, stabilendo altresì l’obbligo di rapida denuncia del fatto al pubblico ministero e la segnalazione a quello presso la Corte dei conti. E’ infine stabilito che l’omessa attivazione del procedimento disciplinare comporta la sanzione del licenziamento per il soggetto che avrebbe dovuto provvedervi.