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Tribunale Milano, sez. I civile, ordinanza 23.05.2013 (Michele Iaselli)
Il Tribunale di Milano con l’ordinanza in esame è chiamato a valutare l’esistenza di responsabilità del provider Google in ordine a quelle particolari funzioni di “Autocompletamento” e “Ricerche correlate” associate al motore di ricerca qualora dall’applicazione delle stesse dovessero derivare dei risultati di carattere offensivo.

Difatti, nel caso di specie, i ricorrenti lamentano che inserendo nell’interfaccia di ricerca di Google le seguenti parole: (omissis) Fondazione (omissis), le funzioni “Autocompletamento” e “Ricerche correlate” associavano parole che davano quale risultato frasi offensive e lesive dell’onore (omissis) e dell’immagine commerciale delle fondazioni, in particolare risultavano le seguenti associazioni: (omissis) setta”, Fondazione (omissis), (omissis) truffa.

L’organo giudiziario al fine di risolvere la controversia è costretto inevitabilmente ad entrare nel merito del funzionamento dello stesso motore di ricerca e delle relative funzionalità, ma ancor prima al fine di configurare l’esistenza di responsabilità a carico di Google ha necessità di chiarire quale sia la corretta qualificazione del provider in relazione alle specifiche funzioni del motore di ricerca oggetto del contenzioso.

In particolare il Tribunale deve accertare se Google vada considerato content provider – ovvero soggetto che produce e immette in rete i propri contenuti – come sostenuto dai ricorrenti, ovvero Internet Service Provider e altresì se vada applicata la disciplina del D.Lgs. 70/03 in materia commercio elettronico e le relative previsioni in materia di responsabilità (artt. da 14 a 17).

La questione non è semplice e lo stesso Tribunale, esaminando la normativa in materia, ritiene che non può essere trascurato il carattere evidentemente eccezionale della scelta legislativa di escludere la responsabilità del prestatore di servizi, che si pone in una logica diametralmente opposta al generale sistema di attribuzione della responsabilità civile da fatto illecito. L’eccezionalità della previsione deve necessariamente indurre a considerare le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16 del D.Lgs. n. 70/03 di stretta applicazione, senza la possibilità di interpretazioni estensive delle medesime.

La stessa esclusione della responsabilità dell’Internet Service Provider va dunque limitata ai casi in cui il prestatore abbia agito come mero intermediario di servizi di trasporto o memorizzazione delle informazioni, totalmente estraneo al contenuto della trasmissione e quindi completamente passivo rispetto ai contenuti immessi da terzi in Internet.

E’ questa l’ipotesi configurabile nel caso di specie?

Il tribunale risponde negativamente a tale quesito, poiché ritiene che gli aggregatori di contenuti e i motori di ricerca che non si limitino a fornire passivamente servizi di ospitalità di contenuti altrui, ma svolgano ulteriori attività non meramente automatiche e necessarie per la sola trasmissione o raccolta dei contenuti – quali attività di indicizzazione, organizzazione, selezione dei contenuti stessi – perdono la posizione di passività e neutralità per assumerne una propria e attiva che, se pure non può essere assimilata a quella del content provider – non essendo produttori e veicolatoti di contenuti editoriali propri -, li pone tuttavia in una posizione di ingerenza nell’organizzazione dei contenuti evidentemente non compatibile con la neutralità e passività previste dagli artt. 15 e 16 D.Lgs. 70/03.

Secondo il giudice le funzioni “Autocomplete” e “Ricerche correlate” non sono essenziali per la fornitura dei servizi di trasporto e memorizzazione dei contenuti, ma costituiscono funzionalità aggiuntive che arricchiscono il motore di ricerca Google, rendendolo evidentemente più interessante e appetibile rispetto a motori meno “accessoriati”. Tali funzioni sono, quindi, frutto del meccanismo di ricerca ideato da Google che, pur veicolando dati presenti sulle pagine web e immessi da terzi, propone all’utente ricerche aggregando parole secondo una “logica”, certamente automatica, ma comunque ideata in origine da Google, per finalità differenti e non essenziali al funzionamento del motore di ricerca, riconducibili alle scelte tecniche e imprenditoriali della stessa Google.

In questi casi è ovvio, quindi, che Google non può ritenersi un ISP cd. passivo, ma al contrario l’azienda svolge un ruolo attivo nell’aggregazione dei dati, totalmente riferibile all’iniziativa di Google, sia pure secondo un criterio automatico e predeterminato che l’azienda si è data a monte dell’erogazione del servizio.

Di conseguenza la scelta iniziale in primis e poi l’utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività determina l’addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca.

Il Tribunale entra nel merito anche dell’effettiva portata offensiva dell’aggregazione di una o più parole che la funzione del software aggiunge automaticamente alla parola o alle lettere digitate dall’utente.

Difatti l’abbinamento al nome della persona fisica dei sostantivi “setta” e “plagio”, non può essere considerato offensivo in quanto non consente l’immediata elaborazione di un concetto compiuto, non potendosi rinvenire in “setta” o “plagio” attributi riferibili ad una persona fisica.

Diverso è invece il caso dell’aggregazione della parola “setta” a “Fondazione (omissis) – suggerita dalla funzione “Autocomplete” – che rende immediatamente il concetto di senso compiuto, in quanto il termine “setta” è certamente idoneo di per sé a qualificare una persona giuridica privata come una fondazione.

In quest’ultimo caso, quindi, in considerazione dell’accezione “dispregiativa” di setta può senz’altro concludersi che l’aggregazione di questa parola a Fondazione (omissis) abbia un carattere gravemente lesivo della reputazione della ricorrente e che tale abbinamento attraverso la funzione “Autocomplete” sia idonea a veicolare un’informazione dal contenuto diffamatorio con conseguente responsabilità di Google ed obbligo di rimozione della relativa