In data 08.04.2013, presso la Sala della Traslazione del Convento di San Domenico a Bologna, si è tenuto un importante incontro aperto a magistrati ed avvocati sulle novità e sullo stato di avanzamento del processo civile telematico.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 4, d.l. 193/2009, conv. in l. 24/2010, che prevede misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia; dal d.lgs. 82/2005 c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”, che disciplina l’informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni; dal D.M. 44/2011 che prevede le regole tecniche dell’informatizzazione del processo.
Nella prima parte dell’incontro è stata illustrata l’architettura delle reti informatiche che regolano il processo civile telematico.
Si possono individuare due filoni di interazione con i registri informatici: le trasmissioni telematiche via pec, come ad esempio il deposito atti telematico o le comunicazioni o notificazioni telematiche effettuate dalla cancelleria, e le consultazioni, richieste copie e pagamenti telematici.
Questi due filoni si differenziano per il fatto che nel primo caso si tratta di attività asincrone, ossia che avvengono in momenti diversi, perché ad esempio il mittente invia la pec e il destinatario in un secondo momento ne legge il contenuto, nel secondo caso, si tratta di attività sincrone, perché la consultazione dei registri telematici di un determinato procedimento avviene in tempo reale.
In secondo luogo sono state descritte le novità introdotte dal d.l. 179/2012.
L’art. 4 istituisce la c.d. “ANPR” – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, nella quale verranno inseriti tutti gli indirizzi di PEC che i cittadini avranno indicato alle Pubbliche amministrazioni. L’indicazione del proprio indirizzo di PEC da parte del cittadino è facoltativo; l’indirizzo PEC del cittadino diventa il suo domicilio digitale presso il quale la Pubblica Amministrazione potrà notificare i provvedimenti che lo riguardano.
L’art. 5 istituisce il c.d. “INI-PEC” – Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, nel quale verranno inseriti tutti gli indirizzi PEC che le imprese e i professionisti avranno indicato. L’indicazione dell’indirizzo PEC in tal caso è obbligatoria.
L’art. 16, comma 12, infine, istituisce l’elenco degli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della Giustizia.
Tali elenchi, ai sensi dell’art. 16-ter, a decorrere dal 15.12.2013 saranno resi pubblici ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale.
L’art. 16 prevede inoltre l’esclusività dell’invio telematico delle comunicazioni e delle notificazioni, effettuate da parte della cancelleria, in tutti i Tribunali e le Corti d’Appello.
Tale esclusività decorre dal 18.02.2013 per tutti i difensori costituiti, e dal 16.10.2013 decorrerà per tutti coloro che sono obbligati alla comunicazione della PEC (imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni) e per i cittadini che facoltativamente avranno indicato il proprio indirizzo PEC.
L’art.16-bis disciplina invece l’obbligo del deposito degli atti telematico da parte degli avvocati.
Tale obbligo decorrerà dal 30.06.2014 e sarà valido: nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, per il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria; nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile per il deposito degli atti successivi all’atto con cui inizia l’esecuzione; nelle procedure concorsuali esclusivamente per il deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario; nei procedimenti di ingiunzione, per il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti.
Tale data potrà essere anticipata in alcuni Tribunali di concerto con il Ministero della Giustizia, con l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
L’art. 16-quater disciplina le notifiche effettuate a mezzo PEC da parte degli Avvocati personalmente: tale notifica non è ad oggi ancora valida, in quanto devono ancora essere specificate le regole tecniche.
Infine nell’ultima parte dell’incontro è stato trattato il tema del Codice dell’Amministrazione Digitale: sono stati analizzati il documento informatico e la sua rilevanza probatoria, le diverse tipologie di firme elettroniche, la rilevanza giuridica di un messaggio di posta elettronica certificata.