Una donna che partorisce può decidere di riconoscere il figlio, e assumere verso di questi tutti i doveri e le responsabilità genitoriali, ovvero decidere di non essere nominata nell’atto di nascita. La previsione del parto in assoluto anonimato fu introdotta dal legislatore per distogliere le donne incinte, che per ragioni di età o di condizioni sociali non erano in grado di allevare un bambino, dal ricorrere a pratiche di aborto clandestino.
Questo diritto è concepito come assoluto e inviolabile.
A ciò si contrappone il diritto del figlio, che a quel punto viene dato in adozione, a conoscere la sua identità biologica.
La contrapposizione tra questi diritti ha comportato numerosi interventi legislativi e operazioni interpretative della giurisprudenza, volti a trovare il giusto bilanciamento tra le due posizioni.
In primo luogo, la legge n. 149 del 2001 ha riconosciuto all’art. 28, il diritto dell’adottato a essere informato dai genitori adottivi della propria condizione e, una volta raggiunto il venticinquesimo anno di età (o la maggiore età, in caso di comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica) può accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Dunque, nello specifico, venire a conoscenza dell’identità della madre biologica, anche nel caso in cui quest’ultima, al momento della nascita, abbia esercitato la facoltà di rimanere anonima. L’istanza del figlio verrà fatta pervenire alla madre biologica, che potrà decidere se acconsentire alla rivelazione della propria identità o mantenere l’anonimato.
L’art. 28, 7°comma non consentiva l’accesso alle informazioni nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, 1° co., D.P.R. 396/2000.
La Corte Costituzionale, però, con la sentenza 22 novembre 2013, n. 178 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 28 comma 7 della Legge n. 184/1983, nella parte in cui non prevedeva – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata.
La sentenza è frutto del recepimento degli orientamenti legislativi e giurisprudenziali, europei e internazionali, che pongono al centro del sistema familiare il minore e il suo sviluppo in condizioni di tranquillità e di serenità, pur nel caso in cui egli si adottato.
E’ per questa ragione che la Corte Costituzionale, nell’individuare il vizio della norma nell’irreversibilità del segreto opposto dalla madre, è intervenuta demandando al legislatore il compito di introdurre apposite disposizioni volte a consentire l’accertamento della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata.
In applicazione della normativa così come residua dalla declaratoria parziale d’incostituzionalità, e in assenza dell’intervento del legislatore, il Tribunale di Firenze ha dato immediata attuazione al dictum della Corte, delegando il Giudice relatore a verificare l’attuale volontà della madre biologica della ricorrente.
Ne consegue che l’interesse della donna a mantenere l’anonimato sulla propria identità deve essere verificato dal giudice in modo concreto e attuale, in quanto lo stesso può venir meno, rafforzandosi così il diritto del minore a conoscere la propria identità biologica.
I giudici per i minori dimostrano, così, che il diritto all’anonimato è un diritto basato sulla volontà, ed essa può venir meno.