Con il contratto di agenzia l’agente assume con continuità l’incarico di promuovere per conto di altri la stipulazione di contratti.
L’agente riceve una retribuzione in forma di provvigione, ed eventualmente anche con uno stipendio fisso, e lavora in una determinata zona.
Come previsto dall’art. 1742 del codice civile il contratto deve essere provato per iscritto.
Il cosiddetto “rappresentante di commercio” è l’agente che opera sulla base dell’incarico conferito per concludere direttamente l’affare in nome e per conto del proponente, e non soltanto di promuoverlo.
Il rapporto di lavoro di agenti e rappresentanti di commercio è regolato dalla legge in modo unitario.
L’agente obbligato a svolgere il proprio lavoro per un solo soggetto è detto “monomandatario”, e non può trattare affari per conto di altri; mentre chi può svolgere l’attività di agenzia a favore di più parti è detto agente “plurimandatario”.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il codice civile disciplina gli obblighi dell’agente (art. 1746), gli obblighi del proponente (art. 1749), la durata del contratto ed il recesso dallo stesso (art. 1750).
Particolarmente complessa e oggetto di numerose dispute è la disciplina della indennità in caso di cessazione del rapporto: tale indennità (spesso di importo ingente, soprattutto in riferimento ai rapporti di lunga durata) può spettare o non spettare in misura maggiore o minore all’agente, a seconda del verificarsi di diverse condizioni, e così pure la quantificazione dello stesso importo varia a seconda che l’indennità venga calcolata sulla base dell’art. 1751 del codice civile o sulla base degli Accordi economici collettivi applicabili.
Altrettanto delicata e complessa è la regolazione del patto di non concorrenza, cui l’agente è obbligato dopo lo scioglimento del contratto; tutta la regolamentazione degli obblighi successivi al contratto è contenuta nell’art. 1751 bis del codice civile.
Infine va ricordato che con la figura dell’agente/rappresentante non va confusa quella del procacciatore d’affari, il quale non agisce alle dipendenze né sotto la direzione di un datore di lavoro, ma agisce con le caratteristiche della discontinuità, occasionalità, assenza di prededeterminazione di una sfera territoriale, assenza di vincoli di fedeltà.