Con il contratto di agenzia l’agente assume con continuità l’incarico di promuovere per conto di altri la stipulazione di contratti.
L’agente riceve una retribuzione in forma di provvigione, e lavora in una determinata zona.
Come previsto dall’art. 1742 del codice civile il contratto deve essere provato per iscritto.
Il cosiddetto “rappresentante di commercio” è l’agente che opera sulla base dell’incarico conferito per concludere direttamente l’affare in nome e per conto del proponente, e non soltanto di promuoverlo.
Il rapporto di lavoro di agenti e rappresentanti di commercio è regolato dalla legge in modo unitario.
L’agente obbligato a svolgere il proprio lavoro per un solo soggetto è detto “monomandatario”, e non può trattare affari per conto di altri; mentre chi può svolgere l’attività di agenzia a favore di più parti è detto agente plurimandatario.
Il codice civile disciplina gli obblighi dell’agente (art. 1746), gli obblighi del proponente (art. 1749), la durata del contratto ed il recesso (art. 1750).
Particolarmente complessa e oggetto di numerose dispute è la disciplina della indennità in caso di cessazione del rapporto: tale indennità (spesso di importo ingente, soprattutto in riferimento ai rapporti di lunga durata) può spettare o non spettare in misura maggiore o minore all’agente, a seconda del verificarsi di diverse condizioni, e così pure la quantificazione dello stesso importo varia a seconda che l’indennità venga calcolata sulla base dell’art. 1751 del codice o sulla base degli Accordi economici collettivi.
Altrettanto delicata e complessa è la regolazione del patto di non concorrenza, cui l’agente è obbligato dopo lo scioglimento del contratto; tutta la regolamentazione degli obblighi successivi al contratto è contenuta nell’art. 1751 bis del codice civile.
Infine va ricordato che con la figura dell’agente/rappresentante non va confusa quella del procacciatore d’affari, il quale non agisce alle dipendenze né sotto la direzione di un datore di lavoro, ma agisce con le caratteristiche della discontinuità, occasionalità, assenza di prededeterminazione di una sfera territoriale, assenza di vincoli di fedeltà.