danno da vacanza rovinata

L’art. 47 del Codice del turismo prevede la possibilità di riconoscere al turista un risarcimento del danno cosiddetto “da vacanza rovinata“, sia sul piano patrimoniale, che non patrimoniale, ossia un pregiudizio di natura “morale” che deriva al turista dal non aver potuto godere di una vacanza che aveva programmato, in conseguenza di un comportamento negligente e non professionale del tour operator.
La fonte che oggi disciplina i rapporti tra i cittadini, agenzie, operatori turistici, strutture ricettizie ecc. è il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo“, detto appunto “Codice del turismo”, contenuto nel decreto legislativo n. 79 del 23.05.2011.
Gli articoli di cui ci occupiamo vanno dal 43 al 47.

Con tali articoli il Codice sancisce la responsabilità degli operatori turistici sia nel caso in cui la vacanza non si svolga, sia quando si svolga con modalità diverse da quelle organizzate senza il consenso del consumatore/turista.
E’ possibile per il cittadino/consumatore/turista ottenere il risarcimento con forme ampie, sia patrimoniale che non patrimoniale, e così pure sia i danni diretti alla persona che i danni indiretti, diversi da quelli alla persona.

La materia è stata oggetto di regolamentazione dapprima dal precedente Codice del Consumo, poi delle modifiche sono state introdotte dal Codice del turismo; con la normativa nazionale vanno necessariamente coordinate alcune ulteriori norme di rango europeo: la Direttiva 90/314/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo 111 del 1995), la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel 1970, la Convenzione di Montreal, e la Convenzione di Berna.

La successione delle norme nazionali, ed il loro confronto con le diverse fonti di rango europeo, hanno con il tempo creato delle difficoltà interpretative ed applicative.

In estrema sintesi l’evoluzione delle norme italiane e della interpretazione giurisprudenziale sono gradualmente andate nella direzione di una sempre maggiore e più elastica risarcibilità dei danni non patrimoniali (oltre a quelli patrimoniali) da vacanza rovinata; invece la normativa europea tende a porre dei limiti agli importi dei risarcimenti, con la previsione di “tetti” massimi.

A risolvere detta situazione è intervenuta alfine la importante e recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 75 del 30.03.2012, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 111/05 nella parte in cui prevede un limite all’obbligazione risarcitoria per i danni alla persona causati dall’inadempimento del tour operator.

In definitiva quindi ora il Giudice, adito dal turista/consumatore per il risarcimento dei danni (anche non patrimoniali), ha un potere discrezionale maggiore, potendo caso per caso valutare liberamente e concretamente quale sia il reale danno prodotto dalla vacanza rovinata e quale sia quindi il conseguente e giusto risarcimento spettante al turista danneggiato.