Il decreto legge n. 69 del 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 21.6.2013, detto anche “Decreto del Fare”, contiene numerose norme in tema di amministrazione della giustizia e funzionamento del processo; è previsto infatti un intero titolo (il terzo) del decreto, intitolato “Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile”.
Le norme vanno dall’art. 61 all’art. 84.
Oggi esaminiamo in particolare due articoli: l’artt. 79 e l’art. 80.
Art. 79 (Semplificazione della motivazione della sentenza civile)
- All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: “La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e’ fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita’ sulle quali e’ fondata la decisione.”.
Art. 80 (Foro delle societa’ con sede all’estero)
- Per tutte le cause civili nelle quali e’ parte, anche nel caso di piu’ convenuti ai sensi dell’articolo. 33 del codice di procedura civile, una societa’ con sede all’estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia; b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma; c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
- Quando una societa’ di cui al comma 1 e’ chiamata in garanzia, la cognizione cosi’ della causa principale come dell’azione in garanzia, e’ devoluta, sulla semplice richiesta della societa’ stessa, con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma.
- Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresi’ ferma la disposizione di cui all’articolo 25 del codice di procedura civile.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’art. 79 si propone di semplificare le motivazioni delle sentenze civili, che dovrebbero così diventare più snelle, si potranno scrivere e depositare più rapidamente.
In tal modo anche le successive eventuali impugnazioni saranno più rapide.
Sarà ora possibile per il giudice fare rinvio diretto agli atti di causa ed ai precedenti giurisprudenziali.
Quando decide secondo equità il giudice dovrà comunque spiegare l’iter logico del proprio ragionamento.
E’ confermato – come già dal 2009 – che il giudice non deve fare il riassunto del processo.
L’art. 80 pare avere lo scopo di favorire – anche attraverso una norma processuale – gli investimenti dall’estero.
Da ora in avanti i giudizi che coinvolgeranno società con sede all’estero si celebreranno in soli tre tribunali: Milano, Roma, e Napoli.
Da tale norma sono esclude le cause che hanno come parte una società con in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile.
La norma prevede una serie di esclusioni per alcuni giudizi speciali e su alcune particolari materie (assicurazioni, lavoro, previdenza, e quelle contro la pubblica amministrazione).