Il Parlamento italiano da molti anni viene invitato a discutere e deliberare una legge che introduca anche nel nostro ordinamento il reato di tortura.
Molti sono i casi in cui i giuristi si sono trovati di fronte a comportamenti particolarmente gravi che però possono essere perseguiti solo con le sanzioni previsti da alcuni singoli reati considerati a sé stanti (lesioni, sequestro, violenza privata, minacce, ingiurie, ecc), ma che invece più correttamente potrebbero e dovrebbero essere inquadrati – in alcuni particolari casi – tutti all’interno di una medesima complessiva condotta criminosa denominata “tortura”, con implicazioni sia di carattere fisico che psicologico.
Come correttamente e opportunamente espresso dall’associazione Giuristi democratici in un apposito spazio dedicato nel proprio sito internet (www.giuristidemocratici.it) “nel diritto internazionale la tortura è considerata crimine contro l’umanità in forza della Convenzione ONU del 1984. Il nostro Paese è stato marcato da una grave lacuna normativa per più di venticinque anni: la mancanza di una norma interna che disciplinasse il reato di tortura.
L’esigenza di elaborare una specifica norma del codice penale italiano che sanzioni la tortura in modo preciso, specifico ed inequivocabile è dovuta sia all’occorrenza di onorare gli impegni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione menzionata, sottoscritta e ratificata dal nostro Paese, sia al fatto che l’Italia è stata in molteplici occasioni lo scenario di condotte riconducibili a tortura e trattamenti inumani e degradanti. L’Italia è stata oggetto di controlli e di solleciti da parte di organi e associazioni internazionali adibiti alla tutela dei diritti umani (come il Comitato contro la tortura – CPT – lo HRC, Amnesty International) e ha subito diversi solleciti da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.”
Il 5 marzo scorso in senato è stata finalmente depositata una proposta di legge finalizzata all’introduzione del delitto di tortura; sarà molto importante seguire l’iter di tale provvedimento di legge, nella speranza che lo stesso recepisca in toto le istanze e le raccomandazioni della dottrina e della giurisprudenza più avveduta, nonché di tutte le sollecitazioni provenienti da organismi internazionali.