Manca una definizione legislativa del diritto all’oblio, tuttavia si ritiene che sia il diritto di un soggetto a che cessi l’ulteriore circolazione di notizie passate che lo riguardino.

Esso è regolato dalle fonti europee, ma ancora oggi la sua collocazione all’interno del sistema dei diritti dei privati non è pacifica. Si ritiene che sia espressione di un diritto fondamentale contenuto nell’art. 2 Cost.

Il contenuto di tale diritto deve essere ricostruito attraverso la riservatezza, che si contrappone alla diffusione incontrollata dei dati personali. Il bilanciamento va ricostruito attraverso gli stessi criteri utilizzati per il diritto di cronaca: verità (del fatto, anche putativa) – pertinenza (interesse sociale alla diffusione della notizia) – continenza (attiene alla correttezza delle espressioni usate), a cui si aggiunge il requisito dell’attualità della rilevanza dell’informazione.

Nel bilanciamento tra il diritto all’informazione ed il diritto all’oblio deve essere accordata maggiore tutela a quest’ultimo ogni qualvolta i fatti narrati nell’articolo oggetto di contestazione non corrispondano integralmente a verità, ed altresì difetti integralmente il requisito dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ovvero in caso di perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto che costituisce l’oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato.

Meno disponibile al bilanciamento e più favorevole al riconoscimento del diritto incondizionato è la Corte di Giustizia Europea. Essa afferma, altresì, che in caso di notizia messa in rete, il gestore del motore di ricerca è il responsabile del trattamento dei dati personali, quindi il titolare può rivolgersi a lui per la cancellazione o l’aggiornamento o il collegamento a link che completino le notizie che lo riguardino.