Come riferito da tutti gli organi di stampa e dalle pubblicazioni e siti internet specializzati, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 6 maggio 2015, n. 55, che ridisciplina separazione e divorzio, accorcia i tempi per la domanda di divorzio, fino ad oggi fissati in tre anni dalla avvenuta separazione.

Prendiamo spunto da quanto riferito, uno per tutti, dal sito Altalex.

Si è ridotto il tempo concesso ai coniugi per un’eventuale riconciliazione, anche se non si è voluto – per ora – eliminare la fase della separazione per consentire direttamente lo scioglimento del matrimonio e dei suoi effetti civili, ossia il divorzio.

La legge interviene con tre articoli che vediamo di seguito.

L’art. 1 della legge modifica l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.
Nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi presupposto della domanda di divorzio.

Il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio.

Il termine decorre anche in questo caso dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Seconda novità: scioglimento anticipato della comunione legale.

L’art. 2 modifica l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

L’art. 3 disciplina la fase transitoria. Le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.