Sono stati pubblicati due ulteriori Decreti Legislativi, attuativi del Jobs Act, nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015.
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 altri due decreti attuativi del c.d. Jobs Act.
Entrambi sono in vigore dal 25 giugno scorso.
Del decreto 80 in materia di maternità e tempi di lavoro di occuperemo con un separato articolo, qui esaminiamo il decreto n. 81.
E’ dunque operativo il decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali e sulla disciplina delle mansioni: si tratta del tentativo di creare un testo unico dei contratti di lavoro attualmente esistenti; segnaliamo alcune novità da una parte e dall’altra delle abrogazioni di svariate norme. Un tentativo, quindi, di unificare e semplificare la consultazione della normativa che, nel caso specifico della somministrazione, ha introdotto alcune innovazioni di disciplina qua e là.
Nello stesso tempo vengono introdotte delle importanti modifiche – in linea di massima in senso peggiorativo per il lavoratore – alla disciplina delle mansioni, contenuta nell’art. 2103 del codice civile, del quale riportiamo il nuovo testo come risultante dopo le modifiche apportate:
“[1] Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
[2] In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[3] Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[4] Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
[5] Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
[6] Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
[7] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
[8] Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.”