I lavoratori domestici sono assoggettati ad uno speciale rapporto di lavoro, così come hanno una disciplina ad hoc in tema di sicurezza sociale.
Le fonti normative sono: artt. 2240-2246 del codice civile, legge 339/58, DPR 1403/71 in tema di previdenza, il contratto collettivo nazionale del 1.2.2007 (si applica solo ai datori di lavoro ed ai lavoratori iscritti ai sindacati che lo hanno stipulato); leggi speciali in materia di previdenza ed assicurazione contro infortuni e malattie professionali.
Tutte queste diverse fonti normative e contrattuali concorrono per regolare i diversi aspetti del lavoro domestico, e nello specifico:
- modalità di assunzione e relativa documentazione;
- periodo di prova e sua durata;
- orario di lavoro;
- lavoro notturno;
- lavoro straordinario;
- riposi e festività;
- part time e ferie;
- retribuzione e tutti gli altri istituti contrattuali (congedi matrimoniali, infortuni, malattie professionali, malattie, maternità, permessi, trasferimenti, trasferta);
- risoluzione del rapporto di lavoro e trattamento di fine rapporto;
- contribuzione previdenziale e assicurazioni sociali (presso I.N.P.S. e I.N.A.I.L.).
Il lavoro domestico può anche essere svolto come lavoro accessorio occasionale.
Il contenuto della prestazione consiste nel lavoro finalizzato al buon funzionamento della vita familiare per il soddisfacimento dei bisogni personali del datore di lavoro.
Il datore di lavoro può essere una singola persona fisica oppure un gruppo, purchè senza fine di lucro e con alcune caratteristiche identificate dalla giurisprudenza (in particolare Cass. 31.3.83 n. 2354)
Sono considerati lavoratori domestici i camerieri, le colf, le baby sitter, i cuochi, gli autisti (se non dipendono da imprenditori), i giardinieri, i custodi, i portieri (di case private familiari), i segretari privati.