Nel nostro ordinamento uno dei diritti fondamentali garantiti e disciplinati dalla legge è quello al lavoro.
Ogni cittadino deve poter essere posto nelle condizioni di svolgere un lavoro dignitoso e con una retribuzione equa.
Il fondamento di tale diritto lo si ritrova prima di tutto nell’art. 1 della Costituzione (“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”), e nel comma 1 dell’art. 4 (“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”).
Ma poi anche altre sono le norme, sia nella Costituzione, in particolare gli articoli da 35 a 47, e nelle leggi ordinarie, che tutelano il lavoro ed i lavoratori, indicando i limiti e le garanzie entro cui deve svolgeresi la prestazione lavorativa.
E così la previsione che il licenziamento, per tutti i lavoratori, siano colf , operai, impiegati o dirigenti, debba avvenire solo in presenza di una giusta causa, o di un giustificato motivo oggettivo o soggetivo; l’obbligo, salvi alcuni paricolari casi, di dare una preavviso in caso di licenziamento o dimissioni, la tutela dello stato di disoccupazione, e così via.
Ma non dobbiamo dimenticare che secondo la nostra Costituzione, la legge fondamentale dello Stato, il lavoro è anche un dovere, ed è in particolare ancora l’art. 4, nel suo comma 2, a prevedere che “Ogni cittafdino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spierituale della società”.