Esaminiamo oggi un particolare contratto di lavoro con cui un avvocato che si occupa di questa materia potrebbe (anche se non certo di frequente) confrontarsi.
Il lavoro intermittente è stato introdotto con il decreto legislativo 276 del 2003, e poi ha subito una serie di modifiche nel corso del tempo, da ultimo da parte della riforma Fornero.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo le esigenze e le modalità individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno
Il lavoro intermittente può in ogni caso essere svolto da soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
Il lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi:
a) sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, e presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Sul contratto intermittente il Ministero del Lavoro ha recentemente apportato i seguenti chiarimenti:
è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, anche nei casi in cui la prestazione sia resa per periodi di durata significativa; non è possibile prevedere che i periodi predeterminati per lo svolgimento delle prestazioni di natura intermittente siano riferiti all’intero anno, ma è necessaria una precisa declinazione temporale; nei casi di mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro dell’espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente è prevista una sanzione amministrativa da € 400 a € 2.400. La sanzione trova applicazione per ogni singolo lavoratore e non per ciascuna giornata di lavoro.