Il licenziamento del lavoratore, uno dei temi “caldi” di cui si occupa l’avvocato del lavoro.
Sia che l’avvocato tuteli l’azienda che irroga il licenziamento, sia che tuteli il lavoratore licenziato.
E’ un argomento ovviamente sempre all’ordine del giorno, perché riguarda il momento della rottura del rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze economiche, umane, e sociali che ciò comporta.
Trovarsi da un giorno all’altro privati della propria occupazione quotidiana, e del proprio stipendio, rappresenta quasi sempre un episodio traumatico.
E anche per il soggetto, individuale o in forma di società, che tale licenziamento si trova a dover irrogare, non si tratta (quasi) mai di una questione di poco conto ed indifferente, specie in presenza di rapporti di lavoro di lunga durata.
Il licenziamento per legge deve essere irrogato e comunicato in forma scritta.
Ha efficacia dal momento in cui la comunicazione perviene al dipendente.
Se viene considerato ingiusto può essere impugnato dal lavoratore, sempre con un atto scritto, entro 60 giorni dalla sua comunicazione.
Se il licenziamento, una volta impugnato, verrà dichiarato illegittimo, il dipendente avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o ad un risarcimento, con importi variabili da caso a caso.
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 marzo 2014 n. 6845, ha specificato che il termine per l’impugnazionedi unlicenziamentodecorre dalla data della sua comunicazione al destinatario, e non dalla data della sua efficacia, eventualmente successiva (ad es. perché il lavoratore deve lavorare durante il periodo di c.d. “preavviso”, al termine del quale il licenziamento avrà efficacia, oppure per l’assenza dal lavoro per malattia, nel qual caso il licenziamento avrà efficacia al termine del periodo di malattia stesso).
Sempre secondo la medesima sentenza della Cassazione, il datore di lavoro che ha intimato unlicenziamento individualeper una determinata causa o motivo può intimarneuno nuovo, sempre individuale, purché fondato su motivi diversi e sopravvenuti; secondo invece un diverso orientamento il licenziamento intimato prima dell’annullamento di uno precedente è privo di oggetto e quindi nullo perché il primo produce effetti estintivi immediati perduranti fino a che non intervenga una sentenza di annullamento.