Il caso in esame riguarda il licenziamento di un lavoratore con mansioni di autista ed un passato di tossicodipendenza.

Come si regolano i giudici ?

Nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di condanna, sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti, per ottenere l’annullamento del licenziamento è necessario – nella situazione normativa antecedente l’emanazione della disciplina attuativa dei primi due commi dell’art.125 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico sulle sostanze stupefacenti) – che il lavoratore fornisca piena prova, attraverso la produzione dell’esito di esami tossicologici “ad hoc”, del proprio avvenuto pieno recupero, con conseguente dismissione dell’abitudine al consumo di sostanze stupefacenti, la quale, anche al di sotto della soglia della “tossicodipendenza”, è da sola sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada (ex art. 187 del codice della strada) e ad esporre il datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni cagionati a terzi.