La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 Febbraio 2015 n. 3079, è tornata nuovamente sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale nell’ambito dei rapporti familiari, in particolare per la violazione del dovere dei genitori nei confronti dei figli.
Il caso nasce, infatti, dal mancato mantenimento di un figlio naturale da parte del genitore e dal totale disinteresse di quest’ultimo per il figlio, con la conseguente violazione di diritti fondamentali del fanciullo il quale, sebbene cresca lontano dal genitore, non può comunque vedersi precluso il suo diritto di figlio, di essere istruito, mantenuto ed educato dal genitore stesso. Di contro, il genitore, ancorché naturale, non può abdicare ai suoi doveri perché la responsabilità genitoriale nasce per il solo fatto della procreazione. L’argomento è corroborato dal fatto che ormai non esiste più la differenza tra figli naturali e figli legittimi, avendo perso ogni rilevanza già dal punto di vista legislativo.
La Corte ha altresì ribadito che l’obbligo dei genitori verso i figli prescinde dalla domanda giudiziale della paternità o maternità. Tale accertamento implica soltanto che il genitore assolva tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello di mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c. con conseguente diritto del figlio al risarcimento del danno patrimoniale per l’inadempimento dell’obbligo sino al momento della pronuncia e, qualora sia accertato, come nel caso di specie, un totale disinteresse del genitore, anche del danno non patrimoniale costituito dalla violazione di quei diritti derivanti dal rapporto di filiazione che trovano i propri referenti nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.