licenziamento

La Corte di Cassazione è intervenuta di recente, con la sentenza 8197/2014, per ribadire un importante principio in materia di impugnazione del licenziamento.

Nel caso di specie, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro con una lettera sottoscritta soltanto dal legale entro i 60 giorni prescritti dalla legge.

L’impugnativa del licenziamento era stata effettuata dal lavoratore solo con la richiesta di tentativo di conciliazione pervenuta ben oltre il termine di decadenza.

La Corte d’appello aveva, infatti, precisato, con riferimento all’impugnazione sottoscritta dal solo legale, che non sussisteva la preventiva procura, anche ad litem, nè la successiva ratifica avente forma scritta portata a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza e, dunque, aveva dichiarato la decadenza del lavoratore dall’impugnativa. 

Ha sottolineato, inoltre, che nella lettera del legale non vi era alcun cenno circa l’avvenuto conferimento della procura e la relativa data, nè alcun documento in tal senso era stato prodotto.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso per Cassazione sulla base del fatto che la Corte d’Appello non aveva valutato l’effettiva attribuibilità dell’impugnativa sottoscritta dal solo legale alla volontà del lavoratore tenendo conto dei numerosi riscontri dai quali poteva ricavarsi che detta comunicazione conteneva dettagliati elementi di fatto attinenti alle vicende del lavoratore e che dunque non si trattava di una mera impugnazione di tipo seriale tanto che il datore di lavoro non aveva avuto dubbi circa la tempestiva e certa attribuibilità della stessa al lavoratore. 

La Corte di Cassazione respinge le argomentazioni del lavoratore, confermando la sentenza della Corte d’Appello.

Secondo la Corte, “costituisce giurisprudenza consolidata che l’impugnativa del licenziamento può essere fatta anche da un rappresentante del lavoratore investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta sempre che la procura o la ratifica dell’operato del rappresentante avvenga per atto scritto avente data certa anteriore alla scadenza del termine di decadenza.

Deve sottolinearsi, infatti, che l’impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è tuttavia atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell’art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all’art. 1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, essendo tale norma – che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell’atto – perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. 

E’ invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall’art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l’instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell’esclusiva disponibilità del “dominus” (cfr. Cass. n. 8262/97).”

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione non ha ritenuto valida l’impugnazione del licenziamento proveniente dal difensore del lavoratore non munito di preventiva procura scritta. 

Nè la procura ad litem in vista del giudizio conferita dal lavoratore al legale potrebbe essere invocata quale ratifica della precedente impugnativa in quanto rilasciata, per stessa ammissione del ricorrente, successivamente alla scadenza del termine di decadenza.

Le osservazioni del lavoratore con le quali si sottolinea la sicura riferibilità dell’impugnativa sottoscritta dal solo legale del lavoratore alla volontà di quest’ultimo risultano prive di rilievo in quanto la procura deve risultare da atto scritto.