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Segnaliamo una importante e recentissima sentenza della Corte di Cassazione civile.

La sentenza interviene sulla disciplina del termine entro cui una sentenza civile può essere impugnata affinchè non diventi definitiva.
Qualora la sentenza dopo la sua emissione venga notificata da una parte all’altra, il termine per proporre appello è di un mese e decorre dalla data della avvenuta notificazione.

Se la sentenza non viene notificata a cura di una delle parti del processo, il termine per impugnarla davanti alla Corte di Appello (o davanti al Tribunale se trattasi di sentenza del Giudice di Pace) è di sei mesi (un anno per i giudizi introdotti prima del giugno 2009) decorrenti – recita l’art. 327 c.p.c. – “dalla pubblicazione della sentenza”

Ora la sentenza 13794 del 2012 è intervenuta per chiarire alcuni importanti particolari giuridico-pratici in ordine a cosa debba intendersi per “deposito” e “pubblicazione” della sentenza, soprattutto ora che è entrato in vigore il c.d. “processo civile telematico (PCT)” con il quale le comunicazioni del processo avvengono tramite posta elettronica certificata.

Di seguito pubblichiamo il testo della sentenza: pdfclicca qui
Pubblichiamo altresì una circolare a firma del Presidente del Tribunale di Bologna dott. Francesco Scutellari e della Dirigente della Cancelleria civile dott.ssa Elena Barca, esplicativa degli effetti concreti e pratici della sentenza della Corte di Cassazione, pdfclicca qui