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E’ stata finalmente pubblicata, dopo alcune settimane di attesa, la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha deciso in ordine alla costituzionalità dell’articolo di legge che prevede la obbligatorietà – per alcune materie – del procedimento di mediazione prima di poter adire la giustizia ordinaria.

In precedenza già avevamo dato conto del dispositivo, ossia la decisione pura e semplice.
Ora è possibile leggere le motivazioni, contenute in una sentenza lunga e piena di spunti di riflessione.

La sentenza della Corte costituzionale sulla mediazione, 6.12.2012, n. 272, si può leggere attraverso il link : http://www.cortecostituzionale.it/actionUltimoDeposito.do 

Ecco alcuni stralci a caldo fatti circolare dalla Associazione nazionale forense, sede di Bologna:

“dai richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione.
La disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie.
Ne deriva che l’opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina.
Infatti, una volta raggiunta tale conclusione, si deve per conseguenza escludere che il contenuto della legge delega, richiamando la direttiva comunitaria, possa essere interpretato come scelta a favore del modello di mediazione obbligatoria
Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010.
Tale vizio non potrebbe essere superato considerando la norma introdotta dal legislatore delegato come un coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, perché – come sopra messo in rilievo – in realtà con il censurato art. 5, comma 1, si è posto in essere un istituto (la mediazione obbligatoria in relazione alle controversie nella norma stessa elencate) che non soltanto è privo di riferimenti ai principi e criteri della delega ma, almeno in due punti, contrasta con la concezione della mediazione come imposta dalla normativa delegata. “

Ricordiamo che le materie su cui la mediazione preventiva al giudizio avanti il Tribunale (o Giudice di Pace) era obbligatoria erano: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.