lettera testamento

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il proprio orientamento in materia di incrementi patrimoniali che si verificano successivamente al divorzio.

In modo particolare, nel caso concreto, un coniuge aveva chiesto la riduzione dell’assegno divorzile giacché, dopo il divorzio, l’altro coniuge aveva ereditato dei beni immobile che una volta venduti avevano dato allo stesso una notevole disponibilità economica.

La Corte ha avallato tale ragionamento ribadendo che “l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorchè non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perchè intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (cfr. Cass. civ. n. 11686 del 15 maggio 2013 e n. 23508 del 18 novembre 2010)”.

Pertanto, alla luce del principio di diritto sopra esposto, qualora in seguito al divorzio un coniuge erediti un patrimonio significativo, è necessaria una valutazione circa la possibilità dello stesso di mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e, nel caso, ciò potrà determinare la riduzione dell’importo dell’assegno divorzile o addirittura il suo venir meno.