Segnaliamo l’importante e recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 2512, del 4.2.13.
La sentenza è stata emessa in tema di infortuni sul lavoro, un tema che da sempre è oggetto di approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali e che l’avvocato che si occupa di diritto del lavoro si trova regolarmente ad affrontare.
La Suprema Corte ha deciso sul non raro caso di infortunio sul lavoro0 in cui – oltre all’accertata colpa del datore di lavoro, o di un suo preposto – emerge anche un profilo di colpa del dipendente lavoratore.
Come detto si tratta di un caso molto frequente, dato che a fronte di eventuali violazioni di controlli e precauzioni da parte del datore di lavoro, capita anche che vi siano manchevolezze, disattenzioni ed imprudenze del lavoratore.
Ebbene, con la sentenza indicata, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio: “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell’iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l’ordine di eseguire un’incombenza lavorativa pericolosa, determina l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso”.
In definitiva la colpa e la responsabilità del datore di lavoro (e/o delle persone da lui delegate) permane comunque, e non viene meno a fronte di un concomitante comportamento del lavoratore non conforme alle norme di sicurezza.
In questo modo ancora una volta – poiché questo principio in realtà già in precedenti decisioni dei giudici di merito e di legittimità si era affacciato – i giudici individuano una via di sempre maggior responsabilizzazione del datore di lavoro in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche in ragione del generale obbligo di prevenzione cui deve essere informata la attività produttiva imprenditoriale.