La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 244452 del 08.062015 in materia di sicurezza sul lavoro, ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che avevano riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro in ordine ad un grave infortunio occorso ad un suo dipendente. Secondo la ricostruzione dei fatti operata, il lavoratore “operava su un fusto vuoto (che in precedenza conteneva un prodotto per la diluizione degli intonaci a base di alcol etilico) allo scopo di renderlo utilizzabile come contenitore per i materiali di scarto delle lavorazioni. Il liquido in precedenza presente nei fusto implicava pericolo di formazione di vapori esplosivi.
Il lavoratore si accingeva alla rimozione del coperchio applicando a contenitore un elettrodo per praticare dei fori nel bidone ai fine di rendere possibile il suo aggancio alla gru e la sua movimentazione, utilizzando un utensile denominato scroccatrice. Nel compiere tale operazione causava una scintilla che innescava l’esplosione di vapori e la proiezione del coperchio che lo colpiva a volto cagionandogli gravissime lesioni.”
Il dipendente era senz’altro a conoscenza della prassi utilizzata nello stabilimento di pulire i bidoni prima dell’utilizzo, ma era del tutto inconsapevole circa i rischi connessi al pericolo di esplosione che poteva scaturire dall’impiego dei contenitori. Proprio sul punto è stato evidenziato che se lo stesso fosse stato informato del motivo della inertizzazione e del rischi connessi in caso di omissione di tale operazione, avrebbe proceduto con diligenza ed attenzione al lavaggio, evitando l’infortunio.
Secondo la Corte, le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, pur essendo efficaci strumenti che consentono la messa a fuoco delle situazioni pericolose, non limitano la responsabilità dei garanti e non possono far venire meno gli ulteriori obblighi, consistenti, come in questo caso, nella spiegazione dei rischi e nell’adozione di procedure adegute.
Pertanto, è stata considerata legittima la condanna inflitta al datore di lavoro che aveva individuato sì il rischio, tanto da instaurare la prassi operativa di lavaggio, ma che tuttavia non aveva fornito un’adeguata e completa informazione ai suoi lavoratori.