Dal sito internet Altalex, dedicato a tematiche e questioni giuridiche, apprendiamo – e direttamente citiamo – che, sulla base di una recente sentenza, “se l’indagato confessa il reato al proprio legale a titolo amichevole, l’intercettazione è pienamente utilizzabile in quanto la conversazione non ha carattere professionale. E’ quanto emerge dalla sentenza 18 giugno 2014, n. 26323 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.
La ratio del divieto di intercettazioni di conversazioni di cui all’art. 103 c.p.p., va rinvenuta nella tutela dell’esercizio della funzione difensiva e, quindi, di un diritto costituzionalmente protetto: da qui il divieto di utilizzabilità previsto dal combinato disposto dell’art. 103 c.p.p., comma 7, e art. 271 c.p.p.
Affinché possa essere fatta valere la suddetta inutilizzabilità è necessario che il difensore venga a conoscenza dei fatti a causa dell’esercizio delle funzioni difensive o della propria professione e sempre che attengano alla funzione esercitata.
Ciò premesso, gli ermellini enunciano il principio secondo il quale, “in tema di garanzie di libertà dei difensori previste dall’art. 103 c.p.p., il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata”.
Di conseguenza, continuano i giudici, “nell’ipotesi in cui venga intercettato un colloquio fra l’indagato ed un avvocato legati da uno stretto rapporto di amicizia e familiarità, il giudice, al fine di stabilire se quel colloquio sia o no utilizzabile, all’esito di un esame globale ed unitario dell’intera conversazione, deve valutare: a) se quanto detto dall’indagato sia finalizzato ad ottenere consigli difensivi, o, non sia, piuttosto, una mera confidenza che potrebbe essere fatta a chiunque altri con cui si trovi in stretti rapporti di amicizia; b) se quanto detto dall’avvocato sia di natura professionale (e, quindi, rientrante nell’ambito del mandato difensivo) oppure abbia una mera natura consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute”.