Un vento di entusiasmo solo pochi mesi fa, sembrava provenire dalla Cassazione che, con la sentenza 350/2013 aveva acceso le speranze di quei clienti che contro gli istituti bancari e con essi le loro richieste di pagamento degli interessi (moratori oltre che corrispettivi), potevano grazie alla pronuncia, trovare un motivo (e che motivo!) di opposizione.
La Cassazione si era espressa, infatti, in tema di interessi oltre soglia applicati dalle banche sul mutuo, affermando sostanzialmente un principio per cui il tasso degli interessi a qualsiasi titolo, quindi anche quelli di mora, quando applicato dalle banche, deve rispettare la soglia d’usura. Così la massima della sent. 09.01.2013 n. 350 sez. I Cass. Civ.: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – tale assunto”.
L’interpretazione come sempre affidata nelle mani degli operatori del diritto, sembrerebbe però non aver spianato la strada, tutt’altro che facile, a quei clienti (e si badi, consumatori) che avrebbero voluto stanare la responsabilità delle banche per un’illegittima capitalizzazione degli interessi moratori e corrispettivi. Va però doverosamente segnalato che alcune recentissime sentenze, nel merito dei diversi casi, arrivano dai Tribunali italiani a fornire una diversa interpretazione della tanto benvoluta pronuncia 350/2013 della Suprema Corte.
Aprono i giudici napoletani (Tr. Napoli II sez. civ. 18.04.2014 n.
5949; Tr. Napoli II sez. civ. 15.04.2014) i quali sottolineano come la Cassazione abbia voluto esprimere il principio generale per cui gli interessi moratori o corrispettivi sono soggetti alle comuni regole sul tasso legale. Il tasso di mora, in altre parole, deve sì rispettare la soglia d’usura, ma si tace sul fatto che questo debba essere sommato a quello corrispettivo. I giudici napoletani sottolineano come dalla pronuncia della Suprema Corte non possa desumersi il principio secondo cui gli interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro al fine di verificare lo sforamento del tasso soglia.
Dal Tribunale di Napoli arriva per così dire un freno aritmetico: non è possibile cumulare il tasso moratorio con quello corrispettivo e considerare la somma nell’ambito della soglia d’usura. Sulla stessa linea interpretativa, il Tribunale di Verona, sez. terza, sentenza datata 30 aprile 2014, secondo il quale il dato derivante dalla sommatoria tra tasso moratorio e tasso corrispettivo non può essere confrontato con quello di soglia. Il diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al tasso – soglia è comunque salvo, ma il consumatore prima di agire deve essere ben cosciente, anche attraverso i consigli di un avvocato, di tutte le problematiche in discussione e di tutti i possibili pro e contro di un’eventuale azione nei confronti di una banca.