abrogazione contratto inserimento

Il contratto di inserimento era una particolare figura di contratto di lavoro previsto e disciplinato nel decreto legislativo n. 276 del 2003, la norma con cui si era data attuazione alla legge n. 30 dello stesso anno (cosiddetta legge “Biagi”).

Il contratto di inserimento aveva lo scopo di realizzare, attraverso un apposito progetto individuale, l’inserimento nel modo del lavoro di particolari categorie di lavoratori: ragazzi tra i diciotto ed i ventinove anni, disoccupati tra i ventinove ed i trentadue anni o comunque lavoratori disoccupati da oltre due anni, persone di oltre cinquanta anni che avevano perso il lavoro, donne, persone affette da grave handicap.

Il contratto di inserimento era figura diversa dal contratto di formazione e lavoro e dall’attuale contratto di apprendistato, in quanto a quest’ultimo veniva lasciata la specifica funzione formativa di giovani che iniziavano ad intraprendere una attività per la quale erano (e sono) necessarie particolari competenze tecniche, mentre il contratto di inserimento aveva la più specifica funzione di inserire (o reinserire) il lavoratore nel contesto lavorativo senza la necessità di un percorso formativo.
Purtroppo il contratto in esame è stato abrogato dalla Legge Fornero (legge n. 92 del 2012) che ha quindi lasciato come unica figura di inserimento il contratto di apprendistato, che però, tra le altre cose, è previsto solo per alcune categorie di lavoratori tra quelle sopra indicate.
Ciò comporta due risvolti negativi.

In primo luogo in un momento di forte crisi economica e lavorativa come il presente, sarebbe probabilmente stato più utile, e giusto, mantenere una forma contrattuale che consentisse l’avvicinamento al lavoro – o il reinserimento – di particolari categorie di soggetti particolarmente deboli, e oggi ulteriormente svantaggiate.
Perché abbandonare un così utile strumento di inserimento ?

In secondo luogo il rischio concreto è che ora il contratto di apprendistato perda ulteriormente la propria valenza formativa, e sia utilizzato – a fronte dell’attuale stato di emergenza – anche come forma sostitutiva del contratto di inserimento, per i soggetti che possono beneficiarne, creando una particolare corsia preferenziale di inserimento lavorativo anche a scapito della funzione istruttiva che ad esso competerebbe.