La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, nella recente pronuncia del 08.05.2013, n. 10718, si è nuovamente soffermata sulla validità degli accordi preventivi di natura economica stipulati tra i coniugi in vista di un’eventuale crisi coniugale.
Nel caso di specie, infatti, i due coniugi avevano stipulato una scrittura privata che stabiliva l’importo dell’assegno di mantenimento ritenuto congruo dai coniugi, accordo che, quindi, non aveva ad oggetto l’esclusione dell’obbligo di mantenimento.
Nella sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, la corte d’Appello di Torino, aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito ad entrambi della separazione ed esclusione di statuizioni patrimoniali. In tale pronuncia erano stati, inoltre rigettati gli appelli proposti da entrambe le parti, volti a contestare la pronuncia di addebito posta a loro rispettivo carico e, con esclusivo riferimento alle pretese dell’ ex moglie, era stata rigettata anche la richiesta di un assegno di mantenimento in suo favore o quanto meno un assegno di natura alimentare.
La Corte d’Appello, basandosi sulle risultanze istruttorie, aveva condiviso la valutazione di reciprocità dell’addebito compiuta dal giudice di primo grado.
In ordine alle domande patrimoniali svolte dalla ex moglie, la Corte d’Appello, escluso l’assegno di mantenimento a causa dell’addebitabilità reciproca della separazione, aveva osservato che il riferimento ad accordi preventivi di natura economica, assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del predetto assegno, mentre la domanda relativa all’assegno alimentare doveva reputarsi tardiva in quanto formulata per la prima volta in appello.
La Corte di Cassazione, con riferimento agli accordi stipulati tra i coniugi, ha condiviso la ricostruzione della Corte d’Appello di Torino, affermando che “la dichiarazione di addebito e le conseguenze patrimoniali ad esse ex lege riconducibili (art. 156 c.c., commi 1 e 3) inducono ad escluderne radicalmente la vincolatività [degli accordi prematrimoniali n.d.r.]”.
Infine, con riferimento al riconoscimento dell’assegno alimentare, la Corte non condivide quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, affermando che “secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Si tratta pertanto di una domanda ammissibile, ancorchè formulata, in conseguenza della dichiarazione di addebito per la prima volta in appello che non può essere qualificata come nuova ai sensi dell’art.345 c.p.c.”.