La Corte di Cassazione, con la sentenza 16556/2013, ha affrontato la tematica della risoluzione parziale del contratto nell’ipotesi di contratti ad esecuzione istantanea.
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall’art. 1458 c.c. in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica (“La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.”), deve ritenersi possibile anche nell’ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea.
In particolare, nel caso di specie, un’impresa aveva acquistato cinque impianti di sollevamento, ma la controparte ne aveva consegnato soltanto tre, rendendosi inadempiente
Quest’ultima, soccombente in appello, propone ricorso per Cassazione proponendo il seguente motivo di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte se sia possibile applicare l’art. 1458, comma 1, ad un contratto ad esecuzione istantanea e, comunque, fuori dall’ipotesi di contratti ad esecuzione periodica o continuata procedendo ad una scomposizione materiale dell’oggetto del contratto senza considerare l’unitarietà della prestazione ivi dedotta, nè la comune intenzione dei contraenti ai sensi dell’art. 1362 c.c..”
La Corte, richiamando la motivazione del Giudice d’Appello, afferma che la risoluzione parziale del contratto deve ritenersi ammissibile anche nell’ipotesi di contratti ad esecuzione istantanea quando l’oggetto di esso sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile, ma da più cose aventi una distinta individualità, quando cioè ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione.
Tanto è vero che anche il contratto ad esecuzione istantanea avente, però, un oggetto formato da più cose ciascuna con propria individualità, nella fase di esecuzione, può comportarsi come un contratto ad esecuzione continuata o periodica potendo parte della prestazione essere differita nel tempo.
Secondo la Corte, pur discutendosi tra gli autori di divisibilità o indivisibilità con riferimento alla prestazione o all’oggetto, cioè al bene o al fatto dovuto, la divisibilità non può che riferirsi all’oggetto, non solo perché verso di questo è orientato l’interesse del soggetto, ma anche perché la prestazione di per sé risponde al carattere dell’unicità, e solo in forma traslata dalla divisibilità dell’oggetto è possibile identificare delle prestazioni divisibili.