La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, confermando il suo consolidato orientamento, in tema di obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli con la sentenza n. 11020/2013 del 09 maggio 2013.
Secondo l’art. 147 c.c. “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, obbligazione da adempiere in proporzione al rispettivo reddito dei coniugi (art. 148 c.c.).
Nel caso di specie un laureato di medicina dell’età di trent’anni, dopo avere frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all’estero, ha svolto nel 2006, per soli tre mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di Euro 7,00 ad ora.
Secondo la Corte d’Appello, tale situazione non consente una propria autosufficienza economica, in quanto le somme percepite durante il tirocinio e nelle cliniche private, definite “risibili”, e la valutazione dello specifico iter professionale del settore, portano a non ritenere raggiunta un’adeguata capacità lavorativa e reddituale, senza che ciò possa ascriversi a colpa dello stesso.
La Corte di Cassazione conferma nella motivazione tale impostazione, precisando il proprio consolidato orientamento sul punto secondo cui “l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dettate dall’art. 148 c.c. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.”(Cass. Civ., n. 15756 del 2006, Cass. Civ., n. 4756 del 2002)