Cosa accade se, ottenuto il sequestro conservativo di un bene a tutela di un diritto di credito fatto valere in un giudizio, questo diritto all’esito del giudizio non viene riconosciuto ?
Il sequestro perde la sua ragion d’essere, ma come si opera affinchè il bene sequestrato (ricordiamo che il sequestro si esegue con la sua trascrizione presso la locale conservatoria dei registri immobiliari) venga liberato da tale “gravame” (ossia vincolo) ?
Recentemente è emerso che la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo sui beni immobili del debitore, disposto dal giudice su richiesta del creditore, deve essere autorizzata da un provvedimento del giudice, non potendo fondarsi nel semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente.
Questo chiarimento è contenuto nella circolare dell’agenzia del Territorio n. 5 del 18 maggio 2004, nella quale viene esclusa la possibilità di applicare all’ipotesi in esame l’articolo 2668 del Codice civile, che prevede la possibilità di procedere alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 del Codice civile sulla base del consenso espresso dalle parti interessate.
L’agenzia del Territorio, quale ufficio cui è affidata la tenuta e la conservazione dei registri immobiliari, precisa, infatti, che l’articolo 2668 deve essere riferito unicamente alla trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 del Codice e non può essere esteso analogicamente alla trascrizione del sequestro conservativo.
Sul punto è necessario rilevare la differenza della natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo, quale misura cautelare del credito, rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, concernente i diritti immobiliari indicati nell’articolo 2643 del Codice civile, effettuata in base agli articoli 2652 e 2653.
In base all’articolo 679 del Codice di procedura civile, il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento del giudice presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari. Questa formalità assume efficacia costitutiva: determina il sorgere del vincolo di indisponibilità del bene gravato dal sequestro a favore non solo del creditore procedente ma di tutti i creditori intervenuti. La trascrizione della domanda giudiziale non ha, invece, efficacia costitutiva ed esplica effetti unicamente nei confronti dell’attore che ha richiesto questa formalità.
La differente natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo giustifica, secondo l’interpretazione del Territorio, l’inapplicabilità al provvedimento di cancellazione del sequestro conservativo della norma contenuta nell’articolo 2668 del Codice civile sulla rilevanza dell’assenso alla cancellazione formulato dal soggetto interessato. L’efficacia costitutiva della trascrizione del sequestro, che si estende a favore di tutti i creditori intervenuti e non solo del creditore procedente, giustifica la regola – confermata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5796 del 22 maggio 1993 – secondo la quale il potere di disporre la cancellazione dai registri immobiliari del sequestro conservativo sia sottratto al consenso del creditore procedente e rimesso all’apprezzamento del giudice, che è l’unico a poter valutare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
La necessità di un provvedimento giurisdizionale per cancellare il provvedimento di sequestro conservativo trova, peraltro, fondamento nell’articolo 669-novies del Codice di procedura civile, il quale stabilisce che, in caso di inefficacia del sequestro conservativo, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. Questo implica, pertanto, l’adozione da parte del giudice di un provvedimento giurisdizionale finalizzato a disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, con la conseguenza che questo effetto non può essere realizzato attraverso un atto dispositivo del creditore procedente, che non può direttamente eliminare gli effetti giuridici del sequestro con una formale dichiarazione di volontà.