In questi giorni si sente parlare spesso di “cassa integrazione in deroga”.
E’ proprio di questa ultima settimana un serrato dibattito tra politici e forze sociali (in particolare Susanna Camusso della CGIL ha lanciato un allarme per il progressivo venir meno degli ammortizzatori sociali) sulle risorse da destinare alla cassa integrazione ed in generale agli ammortizzatori sociali, in un periodo in cui la crisi economica sempre più duramente si abbatte sui lavoratori e sulle classi meno abbienti.
L’Inps segnala che “per periodi di competenza 2013 non è più possibile richiedere l’anticipazione della CIG in deroga essendo scaduto il periodo di vigenza (2009 – 2012)”
Ma cosa è la cassa integrazione “in deroga” ?
“È un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni”, come spiega lo stesso Inps.
Spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, alla Regione competente (o, solo per alcune Regioni, alla Direzione Regionale del Lavoro) che autorizza le richieste di CIG in deroga.
Per il pagamento della prestazione al lavoratore, il datore di lavoro deve presentare la richiesta sul modello c.d. IG/15 deroga per via telematica all’Inps, nel caso in cui l’ente autorizzatore non vi provveda direttamente. Inoltre, per il pagamento diretto al lavoratore deve essere presentato per via telematica il modello IG/Str/Aut.
I provvedimenti concessori sono trasmessi telematicamente all’Inps dalla Regione.
Se la ditta ha stabilimenti in più regioni, il datore di lavoro deve presentare la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all’occupazione.
I lavoratori beneficiari del trattamento devono avere un’anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta.
Si ricorre alla Cassa in deroga dopo aver esaurito il ricorso agli ordinari ammortizzatori sociali, ed è prevista un’indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare. La durata è stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione.
I periodi di CIG in deroga non devono essere computati ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi nel quinquennio previsto per la CIG straordinaria
Decade dal diritto alla prestazione il lavoratore in CIG in deroga che svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne dato preventiva comunicazione alla Struttura Inps territorialmente competente.