“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.).
La disciplina del trasferimento dell’azienda si preoccupa di favorire il mantenimento dell’unità economica della stessa. A tal fine è agevolato il subingresso dell’acquirente nella trama dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che l’alienante ha stipulato con fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti, per assicurarsi i fattori produttivi necessari all’organizzazione dell’impresa (es. contratto di locazione dell’immobile, affitto di macchinari) e allo svolgimento dei cicli produttivi ( es. contratti di somministrazione di materie prime), nonché per dare sbocco ai suoi prodotti ( es. contratti di somministrazione stipulati con i clienti).
Il legislatore muove dalla premessa che l’acquirente dell’azienda ha interesse a subentrare in tali contratti e tutela tale interesse introducendo significative deroghe alla disciplina generale della cessione dei contratti (artt. 1406 e seguenti del codice civile).
È infatti previsto che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale” (art. 2558 c.c). “Ne consegue che, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica ed evitare il conseguente subingresso dell’acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre provare il carattere personale del rapporto stesso, ovvero l’esistenza del patto contrario”, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 7-3-2001. N. 3312.
Al terzo contraente è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto “entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante”. (art. 2588, secondo comma del codice civile).
Il sub ingresso dell’acquirente nei contratti in corso di esecuzione- non aventi carattere personale – prescinde perciò da un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso nell’atto di alienazione dell’azienda. Si produce anche se alienante ed acquirente nulla hanno previsto al riguardo; è quindi effetto ex lege, sia pure dispositivo, della vendita, sicchè un’ espressa pattuizione fra alienante ed acquirente è necessaria solo se si vuole escludere la successione in uno o più contratti in corso di esecuzione.
Per diritto comune la cessione del contratto non può avvenire senza il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.) sicchè l’interesse di ciascuna parte a non subire la sostituzione della controparte contrattuale trova piena tutela.
La situazione muta invece radicalmente quando il contratto è stipulato con un imprenditore ed ha per oggetto prestazioni (non personali) inerenti all’esercizio dell’impresa.
Il consenso del terzo contraente non è più necessario per il traferimento del contratto e l’effetto successorio si produce dal momento stesso in cui diventa efficace il trasferimento d’azienda. Da questo momento il terzo contraente dovrà eseguire le proprie prestazioni nei confronti del nuovo titolare dell’azienda.
Il terzo contraente può recedere dal contratto ( entro tre mesi dalla notizia del trasferimento d’azienda) e quindi sciogliersi dal vincolo contrattuale con l’acquirente.
Però il recesso potrà essere validamente esercitato solo se sussiste una giusta causa e spetterà quindi al terzo contraente provare che l’acquirente dell’azienda si trova in una situazione oggettiva (personale, patrimoniale o aziendale) tale da non fare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto.
Inoltre il recesso non determina il ritorno del contratto in testa all’alienante bensì la definitiva estinzione dello stesso.
Resta al terzo contraente solo la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni all’alienante dando la prova (non facile) che questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dell’acquirente dell’azienda.
La disciplina sin qui esposta si applica ai contratti a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti ( imprenditore alienante e terzo contraente) al momento del trasferimento d’azienda.
Se invece l’imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico, residuerà un credito a suo favore nei confronti del terzo. Viceversa residuerà un debito dell’imprenditore qualora il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni. In tali casi, in sede di vendita dell’azienda troverà applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2559 e 2560 per i crediti e i debiti aziendali e non quella prevista dall’art. 2558.
Dal momento dell’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese la (eventuale) cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi anche in mancanza di notifica al debitore o sua accettazione. Tuttavia “il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante”. Per i debiti è previsto invece che “l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.(art. 2560, primo comma). Invece nel secondo comma è previsto che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Perciò, anche se manca un patto di accollo, l’acquirente di un’azienda risponde in solido con l’alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione di quest’ultimo. Tale regime è tuttavia destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell’ambito della più grande sorte del contratto ( purchè, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda. Cass. 16-6-2004, n. 11318.